Sentenza 159/1985 (ECLI:IT:COST:1985:159)
Massima numero 10941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 159/85 F. TRIBUTI IN GENERE - SOVRAIMPOSTA COMUNALE SUI FABBRICATI (SOCOF) - FACOLTA' DEI COMUNI DI ISTITUIRE, OPPURE NO, LA SOVRAIMPOSTA E DI FISSARE DIVERSE ALIQUOTE - DISCREZIONALITA' CIRCA L'APPLICAZIONE DELLA POTESTA' IMPOSITIVA RIMESSA AI COMUNI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI PREVISTA DALLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 159/85 F. TRIBUTI IN GENERE - SOVRAIMPOSTA COMUNALE SUI FABBRICATI (SOCOF) - FACOLTA' DEI COMUNI DI ISTITUIRE, OPPURE NO, LA SOVRAIMPOSTA E DI FISSARE DIVERSE ALIQUOTE - DISCREZIONALITA' CIRCA L'APPLICAZIONE DELLA POTESTA' IMPOSITIVA RIMESSA AI COMUNI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI PREVISTA DALLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La prestazione pecuniaria, pur quando si configuri come onere fiscale in senso proprio, e' imposta "in base" alla legge, come prescrive il precetto di cui all'art. 23 Cost., ogni qualvolta sia adeguatamente delimitata la discrezionalita' dell'ente impositore, che non puo', ne' deve, mai trasmodare in arbitrio. Tale requisito e' soddisfatto per quanto riguarda la sovraimposta comunale sui fabbricati poiche' la legge istitutiva, oltre ad individuarne l'oggetto, ne fissa non solo l'aliquota piu' elevata ma tutte le altre applicabili a scelta del Comune e regola gli adempimenti dell'autorita' impositrice e del soggetto passivo. Pertanto, circondata da queste cautele, la previsione della potesta' impositiva non si risolve certamente in una delega in bianco al Comune, anche se lascia all'ente autonomo la facolta' di istituire, oppur no, la sovraimposta e di determinare l'aliquota. In tal guisa, l'imposizione del tributo e' giustificata, non solo dal perseguimento di un'esigenza di indubbio rilievo costituzionale, qual'e' quella dell'autonomia locale, ma anche dall'adozione di criteri normativi che rispondono ai dettami del precetto costituzionale succitato: criteri, i quali andranno di volta in volta applicati in rapporto sia al fabbisogno del Comune, sia al contributo esigibile dai possessori di reddito da fabbricato nel relativo territorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui attribuisce ai Comuni la facolta' di istituire la SOCOF e di fissare diverse aliquote, sollevata nell'assunto che la previsione della detta disposizione vulneri la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione). - S. n. 257/1982.
La prestazione pecuniaria, pur quando si configuri come onere fiscale in senso proprio, e' imposta "in base" alla legge, come prescrive il precetto di cui all'art. 23 Cost., ogni qualvolta sia adeguatamente delimitata la discrezionalita' dell'ente impositore, che non puo', ne' deve, mai trasmodare in arbitrio. Tale requisito e' soddisfatto per quanto riguarda la sovraimposta comunale sui fabbricati poiche' la legge istitutiva, oltre ad individuarne l'oggetto, ne fissa non solo l'aliquota piu' elevata ma tutte le altre applicabili a scelta del Comune e regola gli adempimenti dell'autorita' impositrice e del soggetto passivo. Pertanto, circondata da queste cautele, la previsione della potesta' impositiva non si risolve certamente in una delega in bianco al Comune, anche se lascia all'ente autonomo la facolta' di istituire, oppur no, la sovraimposta e di determinare l'aliquota. In tal guisa, l'imposizione del tributo e' giustificata, non solo dal perseguimento di un'esigenza di indubbio rilievo costituzionale, qual'e' quella dell'autonomia locale, ma anche dall'adozione di criteri normativi che rispondono ai dettami del precetto costituzionale succitato: criteri, i quali andranno di volta in volta applicati in rapporto sia al fabbisogno del Comune, sia al contributo esigibile dai possessori di reddito da fabbricato nel relativo territorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui attribuisce ai Comuni la facolta' di istituire la SOCOF e di fissare diverse aliquote, sollevata nell'assunto che la previsione della detta disposizione vulneri la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione). - S. n. 257/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte