Sentenza 159/1985 (ECLI:IT:COST:1985:159)
Massima numero 10942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10936  10937  10938  10939  10940  10941  10943  10944


Titolo
SENT. 159/85 G. TRIBUTI IN GENERE - SOVRAIMPOSTA COMUNALE SUI FABBRICATI (SOCOF) - AUTONOMIA DEGLI ENTI IMPOSITORI - MODALITA' DI ESERCIZIO SECONDO DIVERSE VALUTAZIONI E DELIBERE - DISCRIMINAZIONE QUALITATIVA DEL REDDITO SU CUI GRAVA IL TRIBUTO - IMPOSIZIONE NON IMPRONTATA A CRITERI DI PROGRESSIVITA' - NATURA REALE E NON PERSONALE DEL TRIBUTO - IMPOSIZIONE STRAORDINARIA E CIRCOSCRITTA AD UN SOLO ANNO - INDIVIDUAZIONE NEI REDDITI DA FABBRICATO DI CESPITI RIVELATORI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Il differente trattamento che deriva ai contribuenti dalle scelte fatte da ciascun Comune in ordine all'applicazione della sovraimposta sui fabbricati, nella propria sfera territoriale, e' conseguenza inevitabile del fatto che gli enti impositori godono di autonomia, e possono esercitarla secondo diverse valutazioni, senza che cio' comporti violazione di precetti costituzionali. Ne' tale tributo risulta illegittimo, perche', data la sua finalita' e struttura, avrebbe dovuto colpire altre categorie di reddito che non vengono gravate e lasciare ferma l'esenzione del reddito delle abitazioni non di lusso, trattandosi di scelta rientrante nella discrezionalita' del legislatore fiscale, il cui esercizio e' censurabile solo quando si traduca in opzioni irrazionali od arbitrarie. Trattandosi poi di una imposizione straordinaria e circoscritta ad un solo anno, e per giunta reale, non concreta alcun vizio di illegittimita' costituzionale la previsione di un'aliquota proporzionale, invece che progressiva, giacche' all'ordinamento tributario nel suo complesso, non al singolo tributo, si riferisce la progressivita' indicata nell'art. 53 Cost. e del resto il principio di progressivita', se inteso nel senso che l'aliquota aumenta con il crescere del reddito, presuppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale del contribuente, ravvisabile solo nelle imposte personali. Neppure, infine, puo' ritenersi arbitraria l'imposizione per il fatto che colpisce i soli redditi dei fabbricati, e non anche quelli derivanti da altre fonti, pur essendo il tributo diretto a sopperire ai bisogni della intera collettivita' locale, in quanto si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, non irragionevole, e l'imposizione e' correlata ad un indice certamente rivelatore di capacita' contributiva, qual'e' il reddito di un fabbricato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53, primo e secondo comma, Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui, nell'istituire la SOCOF, prevede: differenze nel trattamento dei contribuenti dipendenti dalle scelte compiute da ciascun contribuente, discriminazioni qualitative dei redditi colpiti, aliquota proporzionale in luogo di quella progressiva, tassazione dei soli redditi da fabbricati e non anche di quelli derivanti da altre fonti). - Sul principio di progressivita' v. S. nn. 12/1960; 30/1964 e 23/1968. - Sui poteri di censura della Corte costituzionale in materia di legislazione fiscale v. S. nn. 120/1972; 62/1977 e 126/1979. - In tema di autonomia impositiva dei Comuni v. S. nn. 51/1960; 64/1965 e 113/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Costituzione  art. 53  co. 2

Altri parametri e norme interposte