Sentenza 160/1985 (ECLI:IT:COST:1985:160)
Massima numero 10945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 160/85 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - BILINGUISMO - PROPORZIONALE ETNICA NEGLI UFFICI STATALI - INOSSERVANZA DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DELLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE - RICHIAMO INCONFERENTE ALLO SCHEMA DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - NATURA MERAMENTE ORDINATORIA DEL TERMINE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 160/85 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - BILINGUISMO - PROPORZIONALE ETNICA NEGLI UFFICI STATALI - INOSSERVANZA DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DELLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE - RICHIAMO INCONFERENTE ALLO SCHEMA DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - NATURA MERAMENTE ORDINATORIA DEL TERMINE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Per quanto attiene a tutte le norme di attuazione degli Statuti delle Regioni differenziate, il richiamo alla disciplina dell'art. 76 Cost. non e' appropriato essendosi al di fuori della delega legislativa, in quanto norme statutarie, di rango costituzionale, attribuiscono "in via permanente" al Governo competenze legislative aventi "carattere riservato e separato" rispetto a quelle previste, in applicazione dell'ottava disp. trans. Cost., dalle ordinarie leggi della Repubblica, ed esercitabili nel contesto di particolari procedure caratterizzate dall'intervento consultivo di organi cui partecipano mediatamente le comunita' interessate. Ne' puo' ritenersi perentorio il termine di due anni fissato dall'art. 108, primo comma, dello Statuto del Trentino-Alto Adige, in quanto, a prescindere da altre considerazioni, al suo inutile decorso non e' ricollegata alcuna conseguenza di natura giuridica. Di conseguenza, non puo' ritenersi illegittimo l'intero testo del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (contenente norme di attuazione di detto Statuto in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), perche' emanato oltre il termine succitato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. n. 752 del 1976, sollevata in riferimento agli artt. 107 e 108 dello Statuto speciale per il T.A.A. ed agli artt. 70, 76, 77 e 87 Cost.).
Per quanto attiene a tutte le norme di attuazione degli Statuti delle Regioni differenziate, il richiamo alla disciplina dell'art. 76 Cost. non e' appropriato essendosi al di fuori della delega legislativa, in quanto norme statutarie, di rango costituzionale, attribuiscono "in via permanente" al Governo competenze legislative aventi "carattere riservato e separato" rispetto a quelle previste, in applicazione dell'ottava disp. trans. Cost., dalle ordinarie leggi della Repubblica, ed esercitabili nel contesto di particolari procedure caratterizzate dall'intervento consultivo di organi cui partecipano mediatamente le comunita' interessate. Ne' puo' ritenersi perentorio il termine di due anni fissato dall'art. 108, primo comma, dello Statuto del Trentino-Alto Adige, in quanto, a prescindere da altre considerazioni, al suo inutile decorso non e' ricollegata alcuna conseguenza di natura giuridica. Di conseguenza, non puo' ritenersi illegittimo l'intero testo del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (contenente norme di attuazione di detto Statuto in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), perche' emanato oltre il termine succitato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. n. 752 del 1976, sollevata in riferimento agli artt. 107 e 108 dello Statuto speciale per il T.A.A. ed agli artt. 70, 76, 77 e 87 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 87
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 108
Altri parametri e norme interposte