Sentenza 160/1985 (ECLI:IT:COST:1985:160)
Massima numero 10946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 160/85 B. REGIONI A STATUTO SPECIALE - STATUTO REGIONALE - NORMATIVA DI ATTUAZIONE - CONFERIMENTO DI COMPETENZE LEGISLATIVE AL GOVERNO CON CARATTERE "RISERVATO E SEPARATO" E IN VIA PERMANENTE - PROCEDIMENTO - GIUSTIFICAZIONE.
SENT. 160/85 B. REGIONI A STATUTO SPECIALE - STATUTO REGIONALE - NORMATIVA DI ATTUAZIONE - CONFERIMENTO DI COMPETENZE LEGISLATIVE AL GOVERNO CON CARATTERE "RISERVATO E SEPARATO" E IN VIA PERMANENTE - PROCEDIMENTO - GIUSTIFICAZIONE.
Testo
Il conferimento da parte di norme statutarie, di rango costituzionale, di poteri legislativi al Governo - che li esercita nel contesto di particolari procedure caratterizzate dall'intervento consultivo di organi cui partecipano mediatamente le comunita' interessate - ha "carattere riservato e separato" rispetto a quelli esercitabili, in applicazione dell'ottava disp. trans. Cost., dalle ordinarie leggi della Repubblica; inoltre, l'esercizio di tali poteri e' consentito al Governo "in via permanente", il che va inteso in termini compatibili col nostro sistema, cioe' in contrasto con il carattere meramente transitorio che si vorrebbe attribuire alla particolare fonte "norma d'attuazione" la permanenza deve essere riconosciuta ad essa fino a che non si esaurisca l'attuazione delle norme statutarie. - S. nn. 180/1980; 212/1984.
Il conferimento da parte di norme statutarie, di rango costituzionale, di poteri legislativi al Governo - che li esercita nel contesto di particolari procedure caratterizzate dall'intervento consultivo di organi cui partecipano mediatamente le comunita' interessate - ha "carattere riservato e separato" rispetto a quelli esercitabili, in applicazione dell'ottava disp. trans. Cost., dalle ordinarie leggi della Repubblica; inoltre, l'esercizio di tali poteri e' consentito al Governo "in via permanente", il che va inteso in termini compatibili col nostro sistema, cioe' in contrasto con il carattere meramente transitorio che si vorrebbe attribuire alla particolare fonte "norma d'attuazione" la permanenza deve essere riconosciuta ad essa fino a che non si esaurisca l'attuazione delle norme statutarie. - S. nn. 180/1980; 212/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte