Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Interventi di minore rilevanza - Modalità di deposito dei relativi progetti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento, nonché dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Genericità e incompletezza delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Interventi di minore rilevanza - Modalità di deposito dei relativi progetti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento, nonché dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Genericità e incompletezza delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per genericità e mancanza dei requisiti minimi di chiarezza e completezza, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 3, 97 e, in via subordinata, 117, terzo comma, Cost., dell'art. 38 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l'art. 169 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alla nuova formulazione dei commi 1, 2, lett. a), 4 e 5, che dettano norme in materia di deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza in zone sismiche. Il ricorso non indica in alcun modo sotto quali specifici profili la disposizione impugnata risulti contrastare con le norme del t.u. edilizia, qui invocate meramente per relationem a sostegno della censura relativa all'art. 36 della medesima legge regionale.
Sono dichiarate inammissibili, per genericità e mancanza dei requisiti minimi di chiarezza e completezza, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 3, 97 e, in via subordinata, 117, terzo comma, Cost., dell'art. 38 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l'art. 169 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alla nuova formulazione dei commi 1, 2, lett. a), 4 e 5, che dettano norme in materia di deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza in zone sismiche. Il ricorso non indica in alcun modo sotto quali specifici profili la disposizione impugnata risulti contrastare con le norme del t.u. edilizia, qui invocate meramente per relationem a sostegno della censura relativa all'art. 36 della medesima legge regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 38
co.
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 169
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art.