Sentenza 161/1985 (ECLI:IT:COST:1985:161)
Massima numero 10951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 24/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 161/85 A. STATO CIVILE - TRANSESSUALISMO - RETTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELL'ATTRIBUZIONE DI SESSO - IUS SUPERVENIENS - APPLICAZIONE ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO PER L'APPLICABILITA' AL CASO DI SPECIE DELLA NORMA SOPRAVVENUTA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 161/85 A. STATO CIVILE - TRANSESSUALISMO - RETTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELL'ATTRIBUZIONE DI SESSO - IUS SUPERVENIENS - APPLICAZIONE ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO PER L'APPLICABILITA' AL CASO DI SPECIE DELLA NORMA SOPRAVVENUTA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale di una disposizione di legge sopravvenuta qualora non risulti che nel giudizio di merito se ne possa o se ne debba fare applicazione, stante la mancanza dei presupposti di diritto per la sua applicabilita' al caso di specie. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 14 aprile 1982, n. 164 - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost. - in quanto, nel giudizio "a quo" e' dedotta la domanda, proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della detta legge, da un soggetto transessuale al fine di ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso, mentre il rilascio dell'attestazione di cui alla disposizione impugnata presuppone invece gia' avvenuta la rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso ed il conseguente adempimento, da parte dell'ufficiale di stato civile competente, dell'ordine di effettuare la rettificazione medesima).
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale di una disposizione di legge sopravvenuta qualora non risulti che nel giudizio di merito se ne possa o se ne debba fare applicazione, stante la mancanza dei presupposti di diritto per la sua applicabilita' al caso di specie. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 14 aprile 1982, n. 164 - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost. - in quanto, nel giudizio "a quo" e' dedotta la domanda, proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della detta legge, da un soggetto transessuale al fine di ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso, mentre il rilascio dell'attestazione di cui alla disposizione impugnata presuppone invece gia' avvenuta la rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso ed il conseguente adempimento, da parte dell'ufficiale di stato civile competente, dell'ordine di effettuare la rettificazione medesima).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte