Sentenza 161/1985 (ECLI:IT:COST:1985:161)
Massima numero 10953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 24/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10951  10952  10954  10955  10956


Titolo
SENT. 161/85 C. STATO CIVILE - TRANSESSUALISMO - RETTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELL'ATTRIBUZIONE DI SESSO A SEGUITO DI OPERAZIONE CHIRURGICA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI LIMITI ALLA DISPONIBILITA' DEL PROPRIO CORPO IN CONTRASTO CON LA TUTELA APPRESTATA ALLA PERSONA DALLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - INTERVENTO CHIRURGICO CONSENTITO DALLA LEGGE - FINALITA' DI TUTELA DELLA PERSONA UMANA E DELLA SUA SALUTE - GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO DI REALIZZARE, NELLA VITA DI RELAZIONE, LA PROPRIA IDENTITA' SESSUALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' esatto che l'identita' sessuale sia soltanto quella determinata dagli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita, o modificati per naturale evoluzione, ancorche' coadiuvata da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi gia' esistenti ed a promuoverne il naturale sviluppo; ne' puo' dirsi che l'intervento chirurgico diretto alla modificazione dei caratteri sessuali violi il principio della indisponibilita' del proprio corpo e il diritto alla salute di chi vi si sottopone, posto che detto principio e' salvaguardato dalla legge 14 aprile 1982, n. 164, in tema di transessualismo, dalla necessita' del previo intervento autorizzatorio del tribunale, e devono ritenersi consentiti tutti gli interventi diretti alla tutela della salute psichica dell'interessato, ivi compreso quello rivolto ad eliminare l'affezione da sindrome transessuale facendo coincidere il soma con la psiche. Ne' puo' ritenersi violato l'art. 2 Cost. per il fatto che sia assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identita' sessuale, da considerare aspetto e fattore di svolgimento della personalita': diritto che gli altri membri della collettivita' sono tenuti a riconoscere, per dovere di solidarieta' sociale. Infine, v'e' da osservare che il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali, cosi' come la certezza dei rapporti giuridici. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, il quale prevede "la rettificazione di cui all'art. 454 cod. civ." anche "in forza di sentenza di tribunale passata in giudicato che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenuta modificazione dei suoi caratteri essenziali").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte