Sentenza 161/1985 (ECLI:IT:COST:1985:161)
Massima numero 10955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 24/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 161/85 E. STATO CIVILE - TRANSESSUALISMO - RETTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELL'ATTRIBUZIONE DI SESSO A SEGUITO DI OPERAZIONE CHIRURGICA - ASSUNTO SCONVOLGIMENTO DELL'ORDINE NATURALE DELLA SOCIETA' FAMILIARE - POSSIBILITA' DI SOTTRARSI AI DOVERI FONDAMENTALI NEI CONFRONTI DEI FIGLI - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CONSEGUENTE NON ALLA RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI CUI ALLA NORMA IMPUGNATA MA ALLA SENTENZA CHE TALE RETTIFICAZIONE DISPONE - ASSENZA DI MATRIMONIO E DI PROLE NEL CASO IN ESAME - CENSURE DEDOTTE IN VIA MERAMENTE EVENTUALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 161/85 E. STATO CIVILE - TRANSESSUALISMO - RETTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELL'ATTRIBUZIONE DI SESSO A SEGUITO DI OPERAZIONE CHIRURGICA - ASSUNTO SCONVOLGIMENTO DELL'ORDINE NATURALE DELLA SOCIETA' FAMILIARE - POSSIBILITA' DI SOTTRARSI AI DOVERI FONDAMENTALI NEI CONFRONTI DEI FIGLI - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CONSEGUENTE NON ALLA RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI CUI ALLA NORMA IMPUGNATA MA ALLA SENTENZA CHE TALE RETTIFICAZIONE DISPONE - ASSENZA DI MATRIMONIO E DI PROLE NEL CASO IN ESAME - CENSURE DEDOTTE IN VIA MERAMENTE EVENTUALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata sulla base della prospettazione di circostanze puramente ipotetiche, allo stato inesistenti, e proposta con censure non riguardanti il caso di specie ma dedotte in via meramente eventuale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sollevata, in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost. - sotto il profilo che, essendo il mutamento di sesso del transessuale, sottopostosi ad operazione chirurgica, soltanto apparente in quanto continuerebbe in realta' ad appartenere al sesso originario, si avrebbe uno sconvolgimento dell'"ordine naturale della societa' familiare" conseguente alla rettificazione giudiziale dell'identita' sessuale, del tutto ingiustificato, sia nell'ipotesi di scioglimento del precedente matrimonio sia qualora il transessuale, ottenuta la rettificazione giudiziale, contraesse nuovo matrimonio, il che, oltretutto, determinando uno squilibrio nella diversita' delle figure genitoriali, consentirebbe a costui di sottrarsi ai suoi fondamentali doveri nei confronti dei figli -, posto che, a prescindere dalla considerazione che lo scioglimento del matrimonio e' provocato non dalla rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, di cui alla disposizione impugnata, ma dalla sentenza che tale rettificazione dispone, nella specie, l'attore nel giudizio "a quo" non ha mai contratto matrimonio e trattasi di soggetto incapace a procreare gia' da prima dell'intervento chirurgico, e che non risulta avere figli adottivi).
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata sulla base della prospettazione di circostanze puramente ipotetiche, allo stato inesistenti, e proposta con censure non riguardanti il caso di specie ma dedotte in via meramente eventuale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sollevata, in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost. - sotto il profilo che, essendo il mutamento di sesso del transessuale, sottopostosi ad operazione chirurgica, soltanto apparente in quanto continuerebbe in realta' ad appartenere al sesso originario, si avrebbe uno sconvolgimento dell'"ordine naturale della societa' familiare" conseguente alla rettificazione giudiziale dell'identita' sessuale, del tutto ingiustificato, sia nell'ipotesi di scioglimento del precedente matrimonio sia qualora il transessuale, ottenuta la rettificazione giudiziale, contraesse nuovo matrimonio, il che, oltretutto, determinando uno squilibrio nella diversita' delle figure genitoriali, consentirebbe a costui di sottrarsi ai suoi fondamentali doveri nei confronti dei figli -, posto che, a prescindere dalla considerazione che lo scioglimento del matrimonio e' provocato non dalla rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, di cui alla disposizione impugnata, ma dalla sentenza che tale rettificazione dispone, nella specie, l'attore nel giudizio "a quo" non ha mai contratto matrimonio e trattasi di soggetto incapace a procreare gia' da prima dell'intervento chirurgico, e che non risulta avere figli adottivi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte