Sentenza 161/1985 (ECLI:IT:COST:1985:161)
Massima numero 10956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 24/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 161/85 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - PARAMETRO COSTITUZIONALE - SUO RICHIAMO IN RELAZIONE A QUESTIONI RITENUTE "ASTRATTAMENTE PROSPETTABILI" E CONSIDERATE IRRILEVANTI DALLO STESSO GIUDICE "A QUO" - ESIME LA CORTE DAL PRONUNCIARSI AL RIGUARDO.
SENT. 161/85 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - PARAMETRO COSTITUZIONALE - SUO RICHIAMO IN RELAZIONE A QUESTIONI RITENUTE "ASTRATTAMENTE PROSPETTABILI" E CONSIDERATE IRRILEVANTI DALLO STESSO GIUDICE "A QUO" - ESIME LA CORTE DAL PRONUNCIARSI AL RIGUARDO.
Testo
La Corte non ha potere ne' e' tenuta a pronunciarsi riguardo ad un parametro costituzionale di riferimento che, nell'ordinanza di rimessione, risulta richiamato soltanto in relazione a questioni ritenute "astrattamente prospettabili" e considerate irrilevanti dallo stesso giudice "a quo".
La Corte non ha potere ne' e' tenuta a pronunciarsi riguardo ad un parametro costituzionale di riferimento che, nell'ordinanza di rimessione, risulta richiamato soltanto in relazione a questioni ritenute "astrattamente prospettabili" e considerate irrilevanti dallo stesso giudice "a quo".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte