Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Interventi di minore rilevanza - Rinvio a disposizione modificata da altra, ugualmente impugnata - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento, nonché dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Censure ancillari ad altre, relative a diverse disposizioni, dichiarate inammissibili - Inammissibilità delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Interventi di minore rilevanza - Rinvio a disposizione modificata da altra, ugualmente impugnata - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento, nonché dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Censure ancillari ad altre, relative a diverse disposizioni, dichiarate inammissibili - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che, nel novellare l'art. 145 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, vi aggiunge un comma 2-bis, il quale richiama il successivo art. 169, come modificato dall'appena esaminato art. 38 della stessa legge reg. Toscana n. 69 del 2019, il quale disciplina gli interventi di minore rilevanza in zone sismiche. Le censure formulate sono meramente ancillari a quelle formulate nei confronti dell'art. 38 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, dichiarate inammissibili.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che, nel novellare l'art. 145 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, vi aggiunge un comma 2-bis, il quale richiama il successivo art. 169, come modificato dall'appena esaminato art. 38 della stessa legge reg. Toscana n. 69 del 2019, il quale disciplina gli interventi di minore rilevanza in zone sismiche. Le censure formulate sono meramente ancillari a quelle formulate nei confronti dell'art. 38 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, dichiarate inammissibili.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 34
co. 2
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 145
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte