Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/11/2020;  Decisione del  17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43163  43164  43165  43166  43167  43168  43169  43170  43171  43172  43174  43175  43176  43177  43178  43179  43180  43181  43182  43183  43184  43185  43186  43187  43188


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Interventi di minore rilevanza - Rinvio a disposizione modificata da altra, ugualmente impugnata - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento, nonché dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Censure ancillari ad altre, relative a diverse disposizioni, dichiarate inammissibili - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che, nel novellare l'art. 145 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, vi aggiunge un comma 2-bis, il quale richiama il successivo art. 169, come modificato dall'appena esaminato art. 38 della stessa legge reg. Toscana n. 69 del 2019, il quale disciplina gli interventi di minore rilevanza in zone sismiche. Le censure formulate sono meramente ancillari a quelle formulate nei confronti dell'art. 38 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, dichiarate inammissibili.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  22/11/2019  n. 69  art. 34  co. 2

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 145  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte