Sentenza 162/1985 (ECLI:IT:COST:1985:162)
Massima numero 10959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 24/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10957  10958  10960  10961


Titolo
SENT. 162/85 C. REGIONE SICILIA - CONSIGLI COMUNALI - ELEZIONI - ELETTORATO PASSIVO - LITI PENDENTI (E SITUAZIONI DI RESPONSABILITA' DI DEBITO VERSO IL COMUNE) - CAUSE DI INELEGGIBILITA' ANZICHE' DI INCOMPATIBILITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CHE RICONOSCE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLE CARICHE ELETTIVE IN CONDIZIONI DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Posto che il legislatore statale, nell'intento di dare il massimo di attuazione al precetto di cui all'art. 51, primo comma, Cost., ha ampliato in larga misura con la legge 23 aprile 1981, n. 154, l'esercizio dell'elettorato passivo, mediante la trasformazione di numerose situazioni di ineleggibilita' in quelle meno gravi di incompatibilita', e' da escludere che la norma regionale che prevede l'ineleggibilita' a consigliere comunale del cittadino siciliano che abbia "contrasto d'interessi" col Comune, a differenza degli altri cittadini per i quali piu' non sussiste tale causa di nullita' dell'elezione, possa ritenersi conforme alla Costituzione, giacche', sebbene la Regione Sicilia abbia in materia potesta' legislativa esclusiva, la regolamentazione dei diritti elettorali deve essere il piu' possibile uniforme ed uguale su tutto il territorio nazionale, a meno che una disciplina derogatoria non trovi razionale giustificazione nell'esigenza di tutela di interessi propri dell'ordinamento regionale. Nella specie, pero', non sussiste alcuna giustificazione della disparita' di trattamento che si e' venuta a creare a seguito della modificazione della disciplina statale, cui il legislatore regionale non si e' adeguato, cosicche' la norma regionale risulta in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche ed elettive. A identiche conclusioni occorre pervenire per quanto riguarda le fattispecie normative relative agli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza poste sotto la sua vigilanza, che sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria, e a coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 5, nn. 6, 8 e 9 della legge Reg. Sic. 9 marzo 1959, n. 3, riportato nell'art. 5, nn. 6, 8 e 9 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto del Presidente reg. Sic. 20 agosto 1960, n. 3, "nella parte in cui prevede una situazione di ineleggibilita', anziche' di incompatibilita', per le ipotesi di lite pendente con il Comune, di amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza poste sotto la sua vigilanza, che sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria, nonche' di debitori che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora". - Sulle peculiarita' relative alla Regione Sicilia v. S. nn. 198/1969 e 189/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte