Sentenza 162/1985 (ECLI:IT:COST:1985:162)
Massima numero 10961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 24/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10957  10958  10959  10960


Titolo
SENT. 162/85 E. REGIONE SICILIA - CONSIGLI COMUNALI - ELEZIONI - ELETTORATO PASSIVO - SOGGETTI CHE RICEVONO UNO STIPENDIO O SALARIO DA ENTI O ISTITUTI SOGGETTI A VIGILANZA DEL COMUNE - INELEGGIBILITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI TUTTI I CITTADINI DI ACCEDERE A PARITA' DI CONDIZIONI ALLE CARICHE ELETTIVE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata - in quanto la disposizione impugnata e' stata medio tempore gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, sotto identico profilo - la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, Cost., dell'art. 5, n. 3, della legge Reg. Sic. 9 marzo 1959, n. 3 (riportato nell'art. 5, n. 3, del Testo Unico approvato con decreto del Presidente Reg. Sic. 20 agosto 1960, n. 3), "nella parte in cui sancisce l'ineleggibilita' a consigliere comunale di coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti o istituti o aziende sottoposti a vigilanza del Comune, pur non essendo amministratori ne' dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento". - S. n. 45/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte