Sentenza 164/1985 (ECLI:IT:COST:1985:164)
Massima numero 10964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 24/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10963  10965  10966  10967  10968  10969


Titolo
SENT. 164/85 B. SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - PRESTAZIONI PERSONALI DI PORTATA EQUIVALENTE AL SERVIZIO MILITARE ARMATO - DEROGA AL DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA - ESCLUSIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DOVERE INDEROGABILE DEL CITTADINO DI DIFENDERE LA PATRIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' esatto che l'obbligo di prestare servizio militare armato sia un dovere di solidarieta' politica inderogabile per tutti i cittadini: viceversa, inderogabile dovere per tutti i cittadini e' la difesa della Patria, cui il servizio militare obbligatorio si ricollega, pur differenziandosene concettualmente ed istituzionalmente. Cosicche', mentre nessuna legge potrebbe esentare dal dovere di difesa della Patria previsto dall'art. 52, primo comma, Cost., in conformita' del secondo comma dello stesso articolo, il servizio militare e' obbligatorio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge ordinaria, purche' non siano violati altri precetti costituzionali. E la normativa di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, prevedendo per gli obbligati alla leva la possibilita' di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce in una deroga al dovere di difesa della Patria, poiche' il servizio militare armato puo' essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili anch'esse all'idea di difesa della Patria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 52 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale di detta legge). - S. n. 53/1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 52

Altri parametri e norme interposte