Sentenza 164/1985 (ECLI:IT:COST:1985:164)
Massima numero 10964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 24/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 164/85 B. SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - PRESTAZIONI PERSONALI DI PORTATA EQUIVALENTE AL SERVIZIO MILITARE ARMATO - DEROGA AL DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA - ESCLUSIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DOVERE INDEROGABILE DEL CITTADINO DI DIFENDERE LA PATRIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 164/85 B. SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - PRESTAZIONI PERSONALI DI PORTATA EQUIVALENTE AL SERVIZIO MILITARE ARMATO - DEROGA AL DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA - ESCLUSIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DOVERE INDEROGABILE DEL CITTADINO DI DIFENDERE LA PATRIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' esatto che l'obbligo di prestare servizio militare armato sia un dovere di solidarieta' politica inderogabile per tutti i cittadini: viceversa, inderogabile dovere per tutti i cittadini e' la difesa della Patria, cui il servizio militare obbligatorio si ricollega, pur differenziandosene concettualmente ed istituzionalmente. Cosicche', mentre nessuna legge potrebbe esentare dal dovere di difesa della Patria previsto dall'art. 52, primo comma, Cost., in conformita' del secondo comma dello stesso articolo, il servizio militare e' obbligatorio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge ordinaria, purche' non siano violati altri precetti costituzionali. E la normativa di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, prevedendo per gli obbligati alla leva la possibilita' di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce in una deroga al dovere di difesa della Patria, poiche' il servizio militare armato puo' essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili anch'esse all'idea di difesa della Patria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 52 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale di detta legge). - S. n. 53/1967.
Non e' esatto che l'obbligo di prestare servizio militare armato sia un dovere di solidarieta' politica inderogabile per tutti i cittadini: viceversa, inderogabile dovere per tutti i cittadini e' la difesa della Patria, cui il servizio militare obbligatorio si ricollega, pur differenziandosene concettualmente ed istituzionalmente. Cosicche', mentre nessuna legge potrebbe esentare dal dovere di difesa della Patria previsto dall'art. 52, primo comma, Cost., in conformita' del secondo comma dello stesso articolo, il servizio militare e' obbligatorio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge ordinaria, purche' non siano violati altri precetti costituzionali. E la normativa di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, prevedendo per gli obbligati alla leva la possibilita' di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce in una deroga al dovere di difesa della Patria, poiche' il servizio militare armato puo' essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili anch'esse all'idea di difesa della Patria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 52 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale di detta legge). - S. n. 53/1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte