Sentenza 164/1985 (ECLI:IT:COST:1985:164)
Massima numero 10965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 24/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 164/85 C. DIFESA DELLA PATRIA - INDEROGABILITA' DEL RELATIVO DOVERE - CONTENUTO - NON SI ESAURISCE NELL'OBBLIGO DI PRESTARE SERVIZIO MILITARE - RICONOSCIMENTO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA - SERVIZI SOSTITUTIVI CIVILI - DEROGA AL PRECETTO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
SENT. 164/85 C. DIFESA DELLA PATRIA - INDEROGABILITA' DEL RELATIVO DOVERE - CONTENUTO - NON SI ESAURISCE NELL'OBBLIGO DI PRESTARE SERVIZIO MILITARE - RICONOSCIMENTO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA - SERVIZI SOSTITUTIVI CIVILI - DEROGA AL PRECETTO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
Testo
La difesa della Patria - che e' condizione prima della conservazione della comunita' nazionale - rappresenta, per tutti i cittadini, senza esclusioni, un dovere inderogabile, collocato al di sopra di tutti gli altri, cosicche' esso trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare. Tale servizio, nel quale quindi non si esaurisce, per i cittadini, il dovere "sacro" di difesa della Patria, e' obbligatorio "nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge", purche' non siano violati altri precetti costituzionali. Pertanto, la possibilita' prevista dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento della obiezione di coscienza, per gli obbligati alla leva di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.
La difesa della Patria - che e' condizione prima della conservazione della comunita' nazionale - rappresenta, per tutti i cittadini, senza esclusioni, un dovere inderogabile, collocato al di sopra di tutti gli altri, cosicche' esso trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare. Tale servizio, nel quale quindi non si esaurisce, per i cittadini, il dovere "sacro" di difesa della Patria, e' obbligatorio "nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge", purche' non siano violati altri precetti costituzionali. Pertanto, la possibilita' prevista dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento della obiezione di coscienza, per gli obbligati alla leva di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte