Sentenza 164/1985 (ECLI:IT:COST:1985:164)
Massima numero 10966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 24/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10963  10964  10965  10967  10968  10969


Titolo
SENT. 164/85 D. SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO DI PROFESSARE LIBERAMENTE LA PROPRIA FEDE RELIGIOSA E DI MANIFESTARE IN PIENA LIBERTA' IL PROPRIO PENSIERO - PROBLEMI CONCERNENTI IL RISPETTO DELLA COSCIENZA INDIVIDUALE - INCERTEZZA ED ILLOGICITA' DEL PETITUM - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale allorche' la prospettazione del thema decidendum appare incoerente, se non addirittura contraddittoria, con inevitabili riverberi negativi sul petitum, cosi' da renderne i contorni incerti o, al limite, illogici. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sull'obiezione di coscienza, sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 19 e 21, primo comma, Cost. - sotto il profilo che, ove la difesa della Patria non debba essere ritenuta un inderogabile dovere per tutti i cittadini, non vi sarebbe ragione per affermare che l'esigenza fondamentale di rispettare le coscienze individuali debba riguardare solo coloro che abbiano fatto professione pubblica di certe convinzioni etiche, trattandosi di questione mal posta, perche' se riferita alla sola parte della legge che individua modi e procedure per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, omette di indicare le norme impugnate, mentre se riferita all'intera legge, la caducazione di questa verrebbe a privare del riconoscimento dell'obiezione di coscienza anche coloro i quali ne possono, al momento, beneficiare solo che manifestino le proprie convinzioni al riguardo). - S. nn. 67/1984 e 269/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 21  co. 1

Altri parametri e norme interposte