Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Progetti di minore rilevanza - Modalità di svolgimento delle relative verifiche - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento, nonché dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Difetto assoluto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Progetti di minore rilevanza - Modalità di svolgimento delle relative verifiche - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento, nonché dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Difetto assoluto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto assoluto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 39, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l'art. 170 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, dedicato alle modalità di svolgimento delle verifiche, da parte della struttura regionale, relativamente ai progetti soggetti a deposito per gli interventi di minore rilevanza in zone a rischio simsico. Il ricorso non chiarisce in alcun modo in che cosa consista il lamentato contrasto tra la disposizione regionale - che disciplina un procedimento - e la norma statale invocata quale parametro interposto, che fissa i criteri sostanziali per la definizione degli interventi indicati.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto assoluto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 39, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l'art. 170 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, dedicato alle modalità di svolgimento delle verifiche, da parte della struttura regionale, relativamente ai progetti soggetti a deposito per gli interventi di minore rilevanza in zone a rischio simsico. Il ricorso non chiarisce in alcun modo in che cosa consista il lamentato contrasto tra la disposizione regionale - che disciplina un procedimento - e la norma statale invocata quale parametro interposto, che fissa i criteri sostanziali per la definizione degli interventi indicati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 39
co. 1
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 170
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte