Sentenza 164/1985 (ECLI:IT:COST:1985:164)
Massima numero 10967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 24/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 164/85 E. SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO - MANCATA PREFISSIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER LA DECISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE FORMULATA ESCLUSIVAMENTE "PER RELATIONEM" - INSUFFICIENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 164/85 E. SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO - MANCATA PREFISSIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER LA DECISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE FORMULATA ESCLUSIVAMENTE "PER RELATIONEM" - INSUFFICIENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale che il giudice a quo si limita a sollevare "nei medesimi termini" di altre ordinanze dello stesso o di altro giudice, risultando indiscutibile la carenza di motivazione, non bastando ad assolvere il relativo onere una motivazione formulata esclusivamente per relationem. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sulla obiezione di coscienza, nella parte in cui non prefisserebbe un termine perentorio per la decisione sulla relativa istanza di riconoscimento, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. da un'ordinanza motivata unicamente per relationem). - v., da ultimo, O. nn. 7/1985 e 23/1985.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale che il giudice a quo si limita a sollevare "nei medesimi termini" di altre ordinanze dello stesso o di altro giudice, risultando indiscutibile la carenza di motivazione, non bastando ad assolvere il relativo onere una motivazione formulata esclusivamente per relationem. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sulla obiezione di coscienza, nella parte in cui non prefisserebbe un termine perentorio per la decisione sulla relativa istanza di riconoscimento, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. da un'ordinanza motivata unicamente per relationem). - v., da ultimo, O. nn. 7/1985 e 23/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte