Sentenza 164/1985 (ECLI:IT:COST:1985:164)
Massima numero 10968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 24/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 164/85 F. SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO - MANCATA PREFISSIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER LA DECISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DEL BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NATURA PERENTORIA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE - EFFETTI - POTERE DEL RICHIEDENTE DI ATTIVARE LA PROCEDURA PER IL SILENZIO - RIFIUTO - INIZIO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE ED INIZIO DEL SERVIZIO MILITARE ARMATO - NON OMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 164/85 F. SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO - MANCATA PREFISSIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER LA DECISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DEL BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NATURA PERENTORIA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE - EFFETTI - POTERE DEL RICHIEDENTE DI ATTIVARE LA PROCEDURA PER IL SILENZIO - RIFIUTO - INIZIO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE ED INIZIO DEL SERVIZIO MILITARE ARMATO - NON OMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e' utilizzabile, anche con riguardo al procedimento di ammissione al servizio sostitutivo civile, il meccanismo, operante in via generale, dell'istanza-diffida ai fini della formazione del silenzio-rifiuto. Alla determinazione legale del termine di sei mesi viene cosi' riconosciuto un duplice effetto: da un lato, quello di impedire, nell'interesse del buon andamento degli uffici, che, prima della scadenza di esso, l'amministrazione possa essere messa in mora ai fini della formazione del silenzio- rifiuto, e, dall'altro, quello di fissare il momento a partire dal quale il richiedente puo' subito attivare la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto, onde ottenere entro una scadenza predeterminabile l'accesso alla tutela giurisdizionale, per sentir dichiarare in sede di giudizio cognitorio l'obbligo dell'Amministrazione di decidere sull'istanza e, nel caso di persistente inerzia, per veder successivamente assumere in sede di giudizio di ottemperanza le necessarie misure coattive. Di conseguenza, detto termine non puo' essere considerato meramente ordinatorio, anche se non e' possibile pretendere una completa parita' con il servizio militare armato anche per quanto riguarda il momento iniziale del servizio, non potendo certamente dirsi omogenee le situazioni messe a confronto, basate come sono, rispettivamente, sull'automatismo dell'avvio al servizio armato e sulla necessita' di una domanda motivata (peraltro meramente eventuale e, quindi, non preventivabile) da parte dell'interessato per l'ammissione al servizio sostitutivo civile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui, stabilendo che il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda, non prevederebbe un termine perentorio per decidere sulla stessa).
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e' utilizzabile, anche con riguardo al procedimento di ammissione al servizio sostitutivo civile, il meccanismo, operante in via generale, dell'istanza-diffida ai fini della formazione del silenzio-rifiuto. Alla determinazione legale del termine di sei mesi viene cosi' riconosciuto un duplice effetto: da un lato, quello di impedire, nell'interesse del buon andamento degli uffici, che, prima della scadenza di esso, l'amministrazione possa essere messa in mora ai fini della formazione del silenzio- rifiuto, e, dall'altro, quello di fissare il momento a partire dal quale il richiedente puo' subito attivare la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto, onde ottenere entro una scadenza predeterminabile l'accesso alla tutela giurisdizionale, per sentir dichiarare in sede di giudizio cognitorio l'obbligo dell'Amministrazione di decidere sull'istanza e, nel caso di persistente inerzia, per veder successivamente assumere in sede di giudizio di ottemperanza le necessarie misure coattive. Di conseguenza, detto termine non puo' essere considerato meramente ordinatorio, anche se non e' possibile pretendere una completa parita' con il servizio militare armato anche per quanto riguarda il momento iniziale del servizio, non potendo certamente dirsi omogenee le situazioni messe a confronto, basate come sono, rispettivamente, sull'automatismo dell'avvio al servizio armato e sulla necessita' di una domanda motivata (peraltro meramente eventuale e, quindi, non preventivabile) da parte dell'interessato per l'ammissione al servizio sostitutivo civile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui, stabilendo che il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda, non prevederebbe un termine perentorio per decidere sulla stessa).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte