Sentenza 164/1985 (ECLI:IT:COST:1985:164)
Massima numero 10969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 24/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 164/85 G. SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA - SOLLECITAZIONE ALLA CORTE A SOLLEVARE D'UFFICIO QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI NECESSARI - NON INCIDENZA SULLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI POSTE DAL GIUDICE A QUO.
SENT. 164/85 G. SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA - SOLLECITAZIONE ALLA CORTE A SOLLEVARE D'UFFICIO QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI NECESSARI - NON INCIDENZA SULLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI POSTE DAL GIUDICE A QUO.
Testo
La Corte non puo' sollevare d'ufficio le questioni di legittimita' costituzionale ove facciano difetto i presupposti di incidentalita' necessari, cioe' quando le norme impugnate non influiscano sulla risoluzione dei quesiti posti dal giudice a quo. (Nella specie, la Corte non ha ritenuto di accogliere la sollecitazione della parte privata ad esaminare anche la questione di legittimita' costituzionale dell'art.3, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sulla obiezione di coscienza, nella parte in cui prevede la istituzione di una commissione consultiva - con riferimento agli artt. 2, 3, 15, 19 e 21 Cost. -, attesoche' la norma relativa al parere della commissione non incideva sulle questioni di portata generale, senz'altro pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti singoli punti della detta legge, ne' sulla questione concernente l'art. 3, secondo comma, della stessa, in quanto con essa si era contestata non la durata del termine, ma la sua sostanziale indeterminatezza). - S. nn. 29/1964; 383/1973 e 122/1976.
La Corte non puo' sollevare d'ufficio le questioni di legittimita' costituzionale ove facciano difetto i presupposti di incidentalita' necessari, cioe' quando le norme impugnate non influiscano sulla risoluzione dei quesiti posti dal giudice a quo. (Nella specie, la Corte non ha ritenuto di accogliere la sollecitazione della parte privata ad esaminare anche la questione di legittimita' costituzionale dell'art.3, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sulla obiezione di coscienza, nella parte in cui prevede la istituzione di una commissione consultiva - con riferimento agli artt. 2, 3, 15, 19 e 21 Cost. -, attesoche' la norma relativa al parere della commissione non incideva sulle questioni di portata generale, senz'altro pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti singoli punti della detta legge, ne' sulla questione concernente l'art. 3, secondo comma, della stessa, in quanto con essa si era contestata non la durata del termine, ma la sua sostanziale indeterminatezza). - S. nn. 29/1964; 383/1973 e 122/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 15
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte