Sentenza 164/1985 (ECLI:IT:COST:1985:164)
Massima numero 10969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 24/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10963  10964  10965  10966  10967  10968


Titolo
SENT. 164/85 G. SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA - SOLLECITAZIONE ALLA CORTE A SOLLEVARE D'UFFICIO QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI NECESSARI - NON INCIDENZA SULLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI POSTE DAL GIUDICE A QUO.

Testo
La Corte non puo' sollevare d'ufficio le questioni di legittimita' costituzionale ove facciano difetto i presupposti di incidentalita' necessari, cioe' quando le norme impugnate non influiscano sulla risoluzione dei quesiti posti dal giudice a quo. (Nella specie, la Corte non ha ritenuto di accogliere la sollecitazione della parte privata ad esaminare anche la questione di legittimita' costituzionale dell'art.3, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sulla obiezione di coscienza, nella parte in cui prevede la istituzione di una commissione consultiva - con riferimento agli artt. 2, 3, 15, 19 e 21 Cost. -, attesoche' la norma relativa al parere della commissione non incideva sulle questioni di portata generale, senz'altro pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti singoli punti della detta legge, ne' sulla questione concernente l'art. 3, secondo comma, della stessa, in quanto con essa si era contestata non la durata del termine, ma la sua sostanziale indeterminatezza). - S. nn. 29/1964; 383/1973 e 122/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 15

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte