Sentenza 167/1985 (ECLI:IT:COST:1985:167)
Massima numero 10972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 25/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 167/85. REGIONE SICILIA - ELEZIONI - CONVALIDA DEGLI ELETTI DA PARTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - ATTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI VERIFICA DEI POTERI - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE - RITARDO NELL'ESERCIZIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 56 e 61 della legge della regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, sulla elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma, Cost. - in quanto dette disposizioni non pongono un termine entro cui il procedimento amministrativo di verifica dei poteri debba essere completato dall'Assemblea regionale siciliana ed estendono il potere di convalida della stessa al controllo della regolarita' delle operazioni elettorali a differenza di quanto previsto per le Regioni a statuto ordinario, nelle quali la convalida ad opera del consiglio regionale concerne soltanto le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' degli eletti -, avendo lo stesso giudice a quo riconosciuto fondata la pregiudiziale eccezione di inammissibilita' del ricorso (introduttivo del giudizio davanti a lui), perche' proposto prima della conclusione del procedimento amministrativo - e quindi contro atti non definitivi - non essendo ancora intervenuta la delibera di convalida. - S n. 115/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 113  co. 1

Altri parametri e norme interposte