Sentenza 168/1985 (ECLI:IT:COST:1985:168)
Massima numero 10973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
08/05/1985; Decisione del
08/05/1985
Deposito del 25/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 168/85 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - PASSAGGIO DA UNA PRECEDENTE NORMATIVA A QUELLA SOPRAVVENUTA - APPLICABILITA' DELLA NUOVA DISCIPLINA AI RAPPORTI PREESISTENTI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITI.
SENT. 168/85 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - PASSAGGIO DA UNA PRECEDENTE NORMATIVA A QUELLA SOPRAVVENUTA - APPLICABILITA' DELLA NUOVA DISCIPLINA AI RAPPORTI PREESISTENTI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITI.
Testo
Relativamente al passaggio da una precedente normativa a quella sopravvenuta, dev'essere riconosciuto al legislatore un ampio potere discrezionale sulla base di valutazioni e scelte socio- economiche che possono consigliare, secondo i casi, la immediata applicazione delle nuove norme ovvero l'ultrattivita' delle disposizioni abrogate. Detto potere non e' pero' illimitato, e quindi, se esso e' stato esercitato in maniera assolutamente irrazionale o arbitraria, ne deriva l'illegittimita' costituzionale della disposizione transitoria. D'altra parte v'e' anche da dire che, trattandosi di scelte rimesse alla valutazione politica del legislatore, il limite di razionalita' non puo' dirsi superato se la disposta applicabilita' della disciplina sopravvenuta ai rapporti preesistenti sia in linea con le finalita' che il legislatore ha inteso perseguire con la nuova normativa, la cui operativita' venga considerata, per esigenze di carattere sociale, non ulteriormente procrastinabile. - Sulla prima parte della massima v. S. nn. 7/1963 e 64/1982. Sulla seconda parte v. S. n. 121/1976.
Relativamente al passaggio da una precedente normativa a quella sopravvenuta, dev'essere riconosciuto al legislatore un ampio potere discrezionale sulla base di valutazioni e scelte socio- economiche che possono consigliare, secondo i casi, la immediata applicazione delle nuove norme ovvero l'ultrattivita' delle disposizioni abrogate. Detto potere non e' pero' illimitato, e quindi, se esso e' stato esercitato in maniera assolutamente irrazionale o arbitraria, ne deriva l'illegittimita' costituzionale della disposizione transitoria. D'altra parte v'e' anche da dire che, trattandosi di scelte rimesse alla valutazione politica del legislatore, il limite di razionalita' non puo' dirsi superato se la disposta applicabilita' della disciplina sopravvenuta ai rapporti preesistenti sia in linea con le finalita' che il legislatore ha inteso perseguire con la nuova normativa, la cui operativita' venga considerata, per esigenze di carattere sociale, non ulteriormente procrastinabile. - Sulla prima parte della massima v. S. nn. 7/1963 e 64/1982. Sulla seconda parte v. S. n. 121/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte