Sentenza 169/1985 (ECLI:IT:COST:1985:169)
Massima numero 10976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  08/05/1985;  Decisione del  08/05/1985
Deposito del 25/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10977


Titolo
SENT. 169/85 A. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - PENA ACCESSORIA NEI CASI "PIU' GRAVI" - DIVIETO DI EMETTERE ASSEGNI BANCARI O POSTALI PER UN PERIODO DA UNO A TRE ANNI - INTRINSECA GIUSTIFICATEZZA DELLA NORMA - FINE RIEDUCATIVO DELLA PENA (PRINCIPIO DEL) - INAPPLICABILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 116, secondo comma, ultima parte, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nel prevedere , come pena accessoria per il reato di emissione di assegni a vuoto, il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni, lungi dal superare ogni limite di razionalita' e di umanita', si adegua in modo evidente alle caratteristiche dei delitti configurati nei nn. 1 e 2 del primo comma dell'articolo. Inoltre, la mancata estensione della stessa pena accessoria ad altre ipotesi quali la truffa o l'appropriazione indebita non elimina "l'intrinseca giustificatezza della previsione in esame". Ne' puo' farsi discendere una violazione del principio di eguaglianza dalla maggiore severita' della pena prevista per l'inosservanza delle misure interdittive rispetto alla pena comminata per il reato principale. Infine, alla luce del principio - piu' volte affermato - secondo cui "l'efficacia rieducativa della pena non dipende tanto dalla sua durata, quanto soprattutto dal suo regime di esecuzione", insussistente appare il denunciato contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in parte qua, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.). - S. n. 342/1983, 22/1971 e 119/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte