Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Individuazione degli interventi strutturali privi di rilevanza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento, nonché dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Ius superveniens modificativo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Individuazione degli interventi strutturali privi di rilevanza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento, nonché dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Ius superveniens modificativo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97, nonché, in via subordinata, 117, terzo comma, Cost., dell'art. 40, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 1 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che disciplina il procedimento attraverso il quale la Regione dovrà individuare, sentito il Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico, gli interventi strutturali privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94-bis, comma 1, lett. c), t.u. edilizia, così come elencati dal regolamento di cui all'art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. Nelle more del giudizio, l'art. 77, comma 1, della legge reg. Toscana n. 51 del 2020 ha modificato l'indicato art. 181, per cui ora i regolamenti ivi disciplinati individuano, tra l'altro, gli interventi privi di rilevanza indicati nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia. Lo ius superveniens ha evidente carattere satisfattivo rispetto alle censure statali, e dal momento che la difesa regionale ha affermato in udienza che tali regolamenti non sono stati mai adottati, e che la difesa statale non ha contestato tale affermazione, deve concludersi che la versione impugnata dell'art. 181, ora modificata in senso satisfattivo per il ricorrente, non ha mai trovato applicazione.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97, nonché, in via subordinata, 117, terzo comma, Cost., dell'art. 40, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 1 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che disciplina il procedimento attraverso il quale la Regione dovrà individuare, sentito il Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico, gli interventi strutturali privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94-bis, comma 1, lett. c), t.u. edilizia, così come elencati dal regolamento di cui all'art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. Nelle more del giudizio, l'art. 77, comma 1, della legge reg. Toscana n. 51 del 2020 ha modificato l'indicato art. 181, per cui ora i regolamenti ivi disciplinati individuano, tra l'altro, gli interventi privi di rilevanza indicati nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia. Lo ius superveniens ha evidente carattere satisfattivo rispetto alle censure statali, e dal momento che la difesa regionale ha affermato in udienza che tali regolamenti non sono stati mai adottati, e che la difesa statale non ha contestato tale affermazione, deve concludersi che la versione impugnata dell'art. 181, ora modificata in senso satisfattivo per il ricorrente, non ha mai trovato applicazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 40
co. 1
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 170
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte