Sentenza 169/1985 (ECLI:IT:COST:1985:169)
Massima numero 10977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
08/05/1985; Decisione del
08/05/1985
Deposito del 25/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10976
Titolo
SENT. 169/85 B. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - PENA ACCESSORIA PREVISTA NEI CASI PIU' GRAVI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLE PENE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 169/85 B. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - PENA ACCESSORIA PREVISTA NEI CASI PIU' GRAVI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLE PENE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Come gia' affermato dalla Corte il "principio di tassativita'" delle pene non e' violato dall'uso della formula "nei casi piu' gravi" - come quella adoperata, nel comminare, riguardo all'emissione di assegni a vuoto, la pena accessoria ivi prevista, dall'art. 116, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, dacche' tale formula "implica un piu' vincolato governo del potere discrezionale del giudice" il quale, nell'ambito della garanzia di legalita' rappresentata dalla fissazione dei minimi e massimi delle pene, deve comunque tener conto, nella valutazione della "gravita' del reato", dei criteri previsti in via generale dall'art. 133 cod. pen. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - S. n. 131/1970 e O. nn. 254/1982 e 195/1983.
Come gia' affermato dalla Corte il "principio di tassativita'" delle pene non e' violato dall'uso della formula "nei casi piu' gravi" - come quella adoperata, nel comminare, riguardo all'emissione di assegni a vuoto, la pena accessoria ivi prevista, dall'art. 116, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, dacche' tale formula "implica un piu' vincolato governo del potere discrezionale del giudice" il quale, nell'ambito della garanzia di legalita' rappresentata dalla fissazione dei minimi e massimi delle pene, deve comunque tener conto, nella valutazione della "gravita' del reato", dei criteri previsti in via generale dall'art. 133 cod. pen. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - S. n. 131/1970 e O. nn. 254/1982 e 195/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte