Ordinanza 171/1985 (ECLI:IT:COST:1985:171)
Massima numero 10979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  08/05/1985;  Decisione del  08/05/1985
Deposito del 25/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 171/85. CONTRATTI AGRARI - MUTATA DESTINAZIONE DEL FONDO AGRICOLO - OMESSA PREVISIONE DEL DIRITTO DELL'AFFITTUARIO AD UN EQUO INDENNIZZO - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus perche' riesaminino, secondo la sopravvenuta legge 3 maggio 1982, n. 203, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 44 della Costituzione, degli artt. 14, legge 15 settembre 1964, n. 756 e 1, D.L.G.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, i quali non prevedono il diritto dell'affittuario ad un equo indennizzo, nel caso in cui la proroga legale cessi per il mutamento della destinazione del terreno da agricolo ad urbanistica. Infatti, la legge n. 203 del 1982 stabilisce, all'art. 50, il diritto ad un indennizzo a favore del concessionario, costretto a rilasciare il fondo per la mutata destinazione di esso, nel caso in cui il proprietario abbia ottenuto la concessione edilizia di cui alla legge n. 10 del 1977, nonche', all'art. 53, l'applicabilita' della normativa stessa a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte