Ordinanza 172/1985 (ECLI:IT:COST:1985:172)
Massima numero 10980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
08/05/1985; Decisione del
08/05/1985
Deposito del 25/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 172/85. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - APPLICABILITA' DEL REGIME DI PROROGA LEGALE - LIMITI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 172/85. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - APPLICABILITA' DEL REGIME DI PROROGA LEGALE - LIMITI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo perche' riesamini, secondo la sopravvenuta legge 3 maggio 1982, n. 203, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 44 della Costituzione, dell'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, relativamente alla parte in cui dispone la proroga dei contratti agrari - fra i quali quelli di affitto a coltivatore diretto - in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa: norma interpretata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nel senso che non sono soggetti a proroga legale i contratti di affitto stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima. Infatti, la legge n. 203/1982, stabilisce all'art. 53, terzo comma, che "l'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e il primo comma dell'art. 3 della legge 9 agosto 1973, n. 508, devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime".
Vanno restituiti gli atti al giudice a quo perche' riesamini, secondo la sopravvenuta legge 3 maggio 1982, n. 203, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 44 della Costituzione, dell'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, relativamente alla parte in cui dispone la proroga dei contratti agrari - fra i quali quelli di affitto a coltivatore diretto - in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa: norma interpretata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nel senso che non sono soggetti a proroga legale i contratti di affitto stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima. Infatti, la legge n. 203/1982, stabilisce all'art. 53, terzo comma, che "l'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e il primo comma dell'art. 3 della legge 9 agosto 1973, n. 508, devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte