Ordinanza 174/1985 (ECLI:IT:COST:1985:174)
Massima numero 10982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
08/05/1985; Decisione del
08/05/1985
Deposito del 25/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 174/85. ASSISTENZA E PREVIDENZA - CUMULO TRA PENSIONE SOCIALE E PENSIONE DI GUERRA ED ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIVIETO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONALE - QUESTIONE GIA' RITENUTA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 174/85. ASSISTENZA E PREVIDENZA - CUMULO TRA PENSIONE SOCIALE E PENSIONE DI GUERRA ED ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIVIETO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONALE - QUESTIONE GIA' RITENUTA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 3, comma terzo, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, nella parte in cui esclude il cumulo tra la pensione sociale e le rendite o le prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, nonche' la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma terzo, n. 2 e comma quinto, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo introdotto in forza dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge con la legge 6 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui escludono dal diritto a percepire la pensione sociale coloro che siano titolari di pensione di guerra, stabilendo, qualora questa sia inferiore alla pensione sociale, il diritto a percepire soltanto la differenza tra l'una e l'altra. Infatti, analoga questione, concernente il divieto di cumulo tra pensione sociale e pensione di guerra, e' stata gia' dichiarata non fondata e la ratio decidendi, imperniata sulla peculiare species della pensione sociale, che ha natura assistenziale ed e' a carico dello Stato, e' estensibile anche all'ipotesi di godimento di rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali. - S. n. 137/1980.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 3, comma terzo, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, nella parte in cui esclude il cumulo tra la pensione sociale e le rendite o le prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, nonche' la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma terzo, n. 2 e comma quinto, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo introdotto in forza dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge con la legge 6 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui escludono dal diritto a percepire la pensione sociale coloro che siano titolari di pensione di guerra, stabilendo, qualora questa sia inferiore alla pensione sociale, il diritto a percepire soltanto la differenza tra l'una e l'altra. Infatti, analoga questione, concernente il divieto di cumulo tra pensione sociale e pensione di guerra, e' stata gia' dichiarata non fondata e la ratio decidendi, imperniata sulla peculiare species della pensione sociale, che ha natura assistenziale ed e' a carico dello Stato, e' estensibile anche all'ipotesi di godimento di rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali. - S. n. 137/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte