Ordinanza 176/1985 (ECLI:IT:COST:1985:176)
Massima numero 10985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
08/05/1985; Decisione del
08/05/1985
Deposito del 25/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 176/85. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN PENDENZA DEL RICORSO AVVERSO L'ATTO DI ACCERTAMENTO - ESECUTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - TUTELA GIURISDIZIONALE NON PREGIUDICATA DALLA MANCATA PREVISIONE DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ESECUTIVO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 176/85. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN PENDENZA DEL RICORSO AVVERSO L'ATTO DI ACCERTAMENTO - ESECUTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - TUTELA GIURISDIZIONALE NON PREGIUDICATA DALLA MANCATA PREVISIONE DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ESECUTIVO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui dispone che, se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dev'essere eseguito per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso, in quanto, come gia' affermato, detto articolo non pone alcuna condizione di procedibilita' all'azione giudiziaria e quindi non costituisce espressione del principio del solve et repete. Viceversa, disponendo il pagamento graduale dell'imposta accertata nel corso del procedimento giurisdizionale, e' espressione del principio della normale esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi, la cui non contrarieta' agli artt. 3, 24 e 113 Cost. e' stata gia' espressamente riconosciuta. - S. nn. 21 e 79/1961; 63/1982 e O. nn. 168 e 367/1983.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui dispone che, se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dev'essere eseguito per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso, in quanto, come gia' affermato, detto articolo non pone alcuna condizione di procedibilita' all'azione giudiziaria e quindi non costituisce espressione del principio del solve et repete. Viceversa, disponendo il pagamento graduale dell'imposta accertata nel corso del procedimento giurisdizionale, e' espressione del principio della normale esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi, la cui non contrarieta' agli artt. 3, 24 e 113 Cost. e' stata gia' espressamente riconosciuta. - S. nn. 21 e 79/1961; 63/1982 e O. nn. 168 e 367/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte