Ordinanza 177/1985 (ECLI:IT:COST:1985:177)
Massima numero 10986
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
08/05/1985; Decisione del
08/05/1985
Deposito del 25/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 177/85. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE PUGLIA - PROVENTI DELLA TASSA ERARIALE DI CIRCOLAZIONE - RIPARTIZIONE - RICORSO REGIONALE NOTIFICATO FUORI TERMINE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 177/85. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE PUGLIA - PROVENTI DELLA TASSA ERARIALE DI CIRCOLAZIONE - RIPARTIZIONE - RICORSO REGIONALE NOTIFICATO FUORI TERMINE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Secondo la piu' recente giurisprudenza della Corte, agli effetti della tempestiva proposizione del ricorso con cui la Regione solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, la piena conoscenza dell'atto da parte della Regione deve ritenersi verificata nel momento in cui l'atto stesso e' pervenuto all'assessorato competente, o comunque e' conosciuto dal predetto, non valendo la tardiva comunicazione fatta dall'Assessore al Presidente della Regione a spostare la decorrenza del termine. (Manifesta inammissibilita', per tardivita', del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sicilia contro lo Stato, in relazione alla nota 7 aprile 1976, n. 6/470/76, del Ministero delle finanze - reiettiva di richiesta della Regione riguardo alle quote di compartecipazione delle tasse di circolazione - essendo stato il ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri oltre il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto da parte dell'Assessore alle finanze della Regione Sicilia). - S. nn. 3 e 51/1978.
Secondo la piu' recente giurisprudenza della Corte, agli effetti della tempestiva proposizione del ricorso con cui la Regione solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, la piena conoscenza dell'atto da parte della Regione deve ritenersi verificata nel momento in cui l'atto stesso e' pervenuto all'assessorato competente, o comunque e' conosciuto dal predetto, non valendo la tardiva comunicazione fatta dall'Assessore al Presidente della Regione a spostare la decorrenza del termine. (Manifesta inammissibilita', per tardivita', del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sicilia contro lo Stato, in relazione alla nota 7 aprile 1976, n. 6/470/76, del Ministero delle finanze - reiettiva di richiesta della Regione riguardo alle quote di compartecipazione delle tasse di circolazione - essendo stato il ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri oltre il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto da parte dell'Assessore alle finanze della Regione Sicilia). - S. nn. 3 e 51/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte