Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/11/2020;  Decisione del  17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43163  43164  43165  43166  43167  43168  43169  43170  43171  43172  43173  43174  43175  43177  43178  43179  43180  43181  43182  43183  43184  43185  43186  43187  43188


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Individuazione degli interventi strutturali privi di rilevanza - Assenza dei relativi controlli - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 40, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 5 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, secondo cui gli interventi strutturali in zone sismiche privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità non sono assoggettati a controllo. Le censure si caratterizzano per la loro assoluta genericità.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  22/11/2019  n. 69  art. 40  co. 1

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 170  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte