Sentenza 179/1985 (ECLI:IT:COST:1985:179)
Massima numero 10988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
11/06/1985; Decisione del
11/06/1985
Deposito del 13/06/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10989
Titolo
SENT. 179/85 A. TRIBUTI IN GENERE - CONTRIBUTI SPECIALI - IMPRENDITORI OPERANTI IN LOCALITA' RICONOSCIUTE STAZIONI DI CURA - ASSOGGETTAMENTO AD UN CONTRIBUTO SPECIALE DI CURA - PRETESA IRRAZIONALE DISCRIMINAZIONE DELL'AMBITO SOGGETTIVO DELL'IMPOSIZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INSUSSISTENZA - INDIVIDUAZIONE DI CATEGORIE DI REDDITI DA ASSOGGETTARE AL TRIBUTO - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - RAZIONALITA' NELLA SPECIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 179/85 A. TRIBUTI IN GENERE - CONTRIBUTI SPECIALI - IMPRENDITORI OPERANTI IN LOCALITA' RICONOSCIUTE STAZIONI DI CURA - ASSOGGETTAMENTO AD UN CONTRIBUTO SPECIALE DI CURA - PRETESA IRRAZIONALE DISCRIMINAZIONE DELL'AMBITO SOGGETTIVO DELL'IMPOSIZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INSUSSISTENZA - INDIVIDUAZIONE DI CATEGORIE DI REDDITI DA ASSOGGETTARE AL TRIBUTO - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - RAZIONALITA' NELLA SPECIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La individuazione delle categorie di reddito da assoggettare a un dato tributo rientra nella discrezionalita' del legislatore, il quale e' tenuto solo a collegare la imposizione ad un presupposto rivelatore di ricchezza ed a non operare scelte arbitrarie o irrazionali, e tali non sono, anche se discutibili, quelle che congiungono l'onere tributario a fonti di reddito reputate genericamente favorite dalla destinazione del tributo. Non puo' pertanto ritenersi costituzionalmente illegittimo - per violazione dei principi di eguaglianza e della capacita' contributiva - l'art. 8 della legge 4 marzo 1958, n. 174, il quale, modificando l'art. 14 della legge 15 aprile 1926, n. 765, stabiliva che il contributo speciale di cura era dovuto, a partire dal 1 luglio 1958, da tutti coloro che nelle localita' riconosciute stazioni di cura o di turismo esercitavano industrie, commerci, arti o professioni, anche perche', sin dall'origine, tale contributo era costituito da un'addizionale all'imposta sui redditi prodotti nel Comune da detti soggetti, gravante pur essa, per definizione, solo su alcune categorie di redditi. Ne', d'altra parte, il fatto che esso sia stato abolito, come tanti altri tributi comunali, dai d.P.R. nn. 597 e 598 del 1973 puo' implicare un qualche riconoscimento di una sua illegittimita' costituzionale, perche' tale abolizione e' conseguenza del riordinamento e ammodernamento del sistema dei tributi operato dal legislatore appunto con la riforma tributaria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, sollevata sotto il profilo che erano sottoposte all'imposizione del contributo in oggetto talune categorie che dall'operare in stazioni di cura non traevano alcun vantaggio, mentre ne erano escluse ingiustificatamente altre).
La individuazione delle categorie di reddito da assoggettare a un dato tributo rientra nella discrezionalita' del legislatore, il quale e' tenuto solo a collegare la imposizione ad un presupposto rivelatore di ricchezza ed a non operare scelte arbitrarie o irrazionali, e tali non sono, anche se discutibili, quelle che congiungono l'onere tributario a fonti di reddito reputate genericamente favorite dalla destinazione del tributo. Non puo' pertanto ritenersi costituzionalmente illegittimo - per violazione dei principi di eguaglianza e della capacita' contributiva - l'art. 8 della legge 4 marzo 1958, n. 174, il quale, modificando l'art. 14 della legge 15 aprile 1926, n. 765, stabiliva che il contributo speciale di cura era dovuto, a partire dal 1 luglio 1958, da tutti coloro che nelle localita' riconosciute stazioni di cura o di turismo esercitavano industrie, commerci, arti o professioni, anche perche', sin dall'origine, tale contributo era costituito da un'addizionale all'imposta sui redditi prodotti nel Comune da detti soggetti, gravante pur essa, per definizione, solo su alcune categorie di redditi. Ne', d'altra parte, il fatto che esso sia stato abolito, come tanti altri tributi comunali, dai d.P.R. nn. 597 e 598 del 1973 puo' implicare un qualche riconoscimento di una sua illegittimita' costituzionale, perche' tale abolizione e' conseguenza del riordinamento e ammodernamento del sistema dei tributi operato dal legislatore appunto con la riforma tributaria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, sollevata sotto il profilo che erano sottoposte all'imposizione del contributo in oggetto talune categorie che dall'operare in stazioni di cura non traevano alcun vantaggio, mentre ne erano escluse ingiustificatamente altre).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte