Sentenza 180/1985 (ECLI:IT:COST:1985:180)
Massima numero 10990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
11/06/1985; Decisione del
11/06/1985
Deposito del 13/06/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 180/85. PENSIONI - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER AVVOCATI E PROCURATORI - RICONGIUNZIONE DI PERIODI D'ISCRIZIONE ALLA CASSA - DIVIETO - DEROGHE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL DIRITTO AL LAVORO E QUINDI DEL DOVERE DELLA REPUBBLICA DI PROMUOVERE LE CONDIZIONI CHE LO RENDANO EFFETTIVO, DELLA TUTELA DEL LAVORO STESSO IN TUTTE LE SUE FORME E DEL DIRITTO ALLA PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE DI TUTTI I CITTADINI NEI CASI DI INABILITA' - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
SENT. 180/85. PENSIONI - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER AVVOCATI E PROCURATORI - RICONGIUNZIONE DI PERIODI D'ISCRIZIONE ALLA CASSA - DIVIETO - DEROGHE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL DIRITTO AL LAVORO E QUINDI DEL DOVERE DELLA REPUBBLICA DI PROMUOVERE LE CONDIZIONI CHE LO RENDANO EFFETTIVO, DELLA TUTELA DEL LAVORO STESSO IN TUTTE LE SUE FORME E DEL DIRITTO ALLA PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE DI TUTTI I CITTADINI NEI CASI DI INABILITA' - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
Testo
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 - contenente modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'attuazione della Cassa nazionale di previdenza per avvocati e procuratori -, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 35, primo comma, e 38 Cost. - non consente il cumulo ai fini pensionistici di piu' periodi di iscrizione alla detta Cassa, a meno che la cancellazione non sia avvenuta per forza maggiore, in quanto, nelle more del giudizio, la normativa della previdenza forense e' stata interamente innovata con la riforma introdotta con la legge 20 settembre 1980, n. 576, la quale all'art. 21 prevede il cumulo tra piu' periodi d'iscrizione alla Cassa).
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 - contenente modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'attuazione della Cassa nazionale di previdenza per avvocati e procuratori -, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 35, primo comma, e 38 Cost. - non consente il cumulo ai fini pensionistici di piu' periodi di iscrizione alla detta Cassa, a meno che la cancellazione non sia avvenuta per forza maggiore, in quanto, nelle more del giudizio, la normativa della previdenza forense e' stata interamente innovata con la riforma introdotta con la legge 20 settembre 1980, n. 576, la quale all'art. 21 prevede il cumulo tra piu' periodi d'iscrizione alla Cassa).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte