Sentenza 185/1985 (ECLI:IT:COST:1985:185)
Massima numero 10995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
12/06/1985; Decisione del
12/06/1985
Deposito del 13/06/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 185/85. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE - NON COMPUTABILITA' DEL PERIODO EFFETTIVAMENTE TRASCORSO AI FINI DELLA ESPIAZIONE DELLA PENA - INCIDENZA SULLA GARANZIA DELLA LIBERTA' PERSONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - CONSEGUENZE.
SENT. 185/85. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE - NON COMPUTABILITA' DEL PERIODO EFFETTIVAMENTE TRASCORSO AI FINI DELLA ESPIAZIONE DELLA PENA - INCIDENZA SULLA GARANZIA DELLA LIBERTA' PERSONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - CONSEGUENZE.
Testo
L'affidamento in prova al servizio sociale costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione, ovvero una modalita' di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto, il trattamento fuori dell'istituto, perche' ritenuto piu' idoneo al raggiungimento delle finalita', di prevenzione e di emenda, proprie della pena. Cosicche' il mancato computo di detto periodo, ai fini del computo del periodo di espiazione della pena, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione all'affidamento, contrasta con l'art. 13 Cost.. Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47 della l. 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non consente che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione. Con l'ulteriore precisazione che "la ritenuta computabilita' del periodo trascorso di affidamento, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione, nel calcolo della pena espiata vale infatti anche al fine di accertare se sia stata espiata oppure no almeno meta' della pena, al fine dell'ammissione, facoltativa, alla semiliberta'".
L'affidamento in prova al servizio sociale costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione, ovvero una modalita' di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto, il trattamento fuori dell'istituto, perche' ritenuto piu' idoneo al raggiungimento delle finalita', di prevenzione e di emenda, proprie della pena. Cosicche' il mancato computo di detto periodo, ai fini del computo del periodo di espiazione della pena, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione all'affidamento, contrasta con l'art. 13 Cost.. Pertanto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47 della l. 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non consente che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione. Con l'ulteriore precisazione che "la ritenuta computabilita' del periodo trascorso di affidamento, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione, nel calcolo della pena espiata vale infatti anche al fine di accertare se sia stata espiata oppure no almeno meta' della pena, al fine dell'ammissione, facoltativa, alla semiliberta'".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte