Sentenza 186/1985 (ECLI:IT:COST:1985:186)
Massima numero 10996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  25/06/1985;  Decisione del  25/06/1985
Deposito del 28/06/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10997  10998


Titolo
SENT. 186/85 A. IMPIEGO PUBBLICO - PENSIONI - PENSIONE ORDINARIA DI RIVERSIBILITA' - REQUISITI - NULLATENENZA DELL'AVENTE CAUSA AL MOMENTO DELLA MORTE DEL LAVORATORE O DEL PENSIONATO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA RIVERSIBILITA' DELLE PENSIONI DI GUERRA - INSUSSISTENZA - DIVERSA NATURA GIURIDICA DEI DUE ISTITUTI - RAZIONALITA' DELLA DIFFERENTE DISCIPLINA LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Mentre la pensione di riversibilita' ordinaria ha natura retributiva e, in aderenza ad essa, funzione assistenziale, essendo diretta ad assicurare al superstite la continuita' del sostentamento che gia' gravava sul defunto onde correttamente e' richiesto un nesso causale tra lo stato di bisogno dell'avente diritto (e che essa e' rivolta ad ovviare) e l'evento morte del dante causa, la pensione di guerra,invece, ha natura risarcitoria e la sua riversibilita' risponde ad esigenze di ordine naturale ed etico, per cui agli aventi causa del pensionato di guerra deceduto e' fatto un trattamento di particolare favore, sicche', correttamente, non si ha riguardo al momento della insorgenza dello stato di bisogno. Non e' irrazionale ed ingiustificata, quindi, la diversa disciplina legislativa che tiene conto di queste differenziazioni. (Manifesta infondatezza, essendo gia' stata decisa nel senso della non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 86, primo comma, e 87, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata sotto il profilo che dette disposizioni, prevedendo che il requisito della nullatenenza, richiesto per il conseguimento della pensione ordinaria di reversibilita', deve sussistere al momento della morte del lavoratore o del pensionato, comporterebbero una disparita' di trattamento rispetto alla riversibilita' delle pensioni di guerra per le quali tale requisito puo' sorgere in qualsiasi momento, successivo alla morte del dante causa ed a distanza anche di anni). - v., in senso conforme, S. nn. 7 e 8/1980; 142/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte