Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Individuazione degli interventi strutturali privi di rilevanza - Assenza dei relativi controlli - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Individuazione degli interventi strutturali privi di rilevanza - Assenza dei relativi controlli - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 40, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 5 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, secondo cui gli interventi strutturali in zone sismiche privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità non sono assoggettati a controllo. È vero, infatti, che l'art. 94-bis, comma 5, t.u. edilizia, assunto come parametro interposto espressivo di un principio fondamentale nella materia del governo del territorio, stabilisce soltanto che le Regioni "possono" istituire controlli, anche con modalità a campione, rispetto agli interventi "di minore rilevanza" e "privi di rilevanza" per la pubblica incolumità; tuttavia, la radicale esclusione, da parte della disposizione regionale impugnata, dei controlli indicati, finisce per escludere a priori qualsiasi possibilità di verifica da parte dell'amministrazione della conformità degli interventi al progetto, offrendo carta bianca al privato che intenda illegittimamente discostarsene, mentre la disposizione statale è ragionevolmente da intendersi come autorizzativa di forme di controllo regionale semplicemente a campione, ferma restando la doverosità - in linea di principio - dei controlli medesimi.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 40, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 5 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, secondo cui gli interventi strutturali in zone sismiche privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità non sono assoggettati a controllo. È vero, infatti, che l'art. 94-bis, comma 5, t.u. edilizia, assunto come parametro interposto espressivo di un principio fondamentale nella materia del governo del territorio, stabilisce soltanto che le Regioni "possono" istituire controlli, anche con modalità a campione, rispetto agli interventi "di minore rilevanza" e "privi di rilevanza" per la pubblica incolumità; tuttavia, la radicale esclusione, da parte della disposizione regionale impugnata, dei controlli indicati, finisce per escludere a priori qualsiasi possibilità di verifica da parte dell'amministrazione della conformità degli interventi al progetto, offrendo carta bianca al privato che intenda illegittimamente discostarsene, mentre la disposizione statale è ragionevolmente da intendersi come autorizzativa di forme di controllo regionale semplicemente a campione, ferma restando la doverosità - in linea di principio - dei controlli medesimi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 40
co. 1
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 170
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 94 bis
co. 5