Sentenza 186/1985 (ECLI:IT:COST:1985:186)
Massima numero 10998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  25/06/1985;  Decisione del  25/06/1985
Deposito del 28/06/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10996  10997


Titolo
SENT. 186/85 C. PENSIONI - PENSIONE ORDINARIA DI RIVERSIBILITA' - REVOCA PER SUPERAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL'ASSISTENZA AI CITTADINI INABILI AL LAVORO E DELLA PREVISIONE ED ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA DEI LAVORATORI COLPITI DA INFORTUNIO, MALATTIA, VECCHIAIA O DISOCCUPAZIONE - INSUSSISTENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE DI DETTI PRINCIPI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 38, primo comma, Cost. non impone al legislatore di attribuire un trattamento pensionistico di riversibilita' anche nelle ipotesi di inabilita' al lavoro o di indigenza, per le quali, invece, con appositi mezzi, da organi o istituti predisposti a tale fine dallo Stato, e' garantita l'assistenza al cittadino in caso di infortunio sul lavoro o di invalidita', malattia, vecchiaia o disoccupazione involontaria; ne' in base al secondo comma dello stesso articolo sussiste un diritto garantito dalla Costituzione alla famiglia del lavoratore, essendo la tutela del nucleo familiare affidata al legislatore ordinario. Di conseguenza, la pensione di riversibilita' non e' per nulla equiparabile ai mezzi assistenziali e previdenziali previsti da dette norme, da cui non discende affatto un principio di ordine generale in materia di previdenza ed assistenza operante per ogni forma di trattamento pensionistico, ma solo un diritto assistenziale del cittadino indigente e inabile al lavoro, nonche' del lavoratore costretto alla inattivita' contro la sua volonta'. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 38, primo e secondo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85, comma secondo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata sotto il profilo che la revoca della pensione ordinaria di riversibilita' per superamento del limite di reddito danneggia un soggetto inabile al lavoro, il quale, conseguentemente, rimane privo delle provvidenze economiche preordinate al soddisfacimento di fini assistenziali). - Sulla distinzione tra pensione di riversibilita' e mezzi assistenziali e previdenziali previsti dall'art. 38 Cost., v. S. n. 14/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte