Sentenza 187/1985 (ECLI:IT:COST:1985:187)
Massima numero 10999
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
25/06/1985; Decisione del
25/06/1985
Deposito del 28/06/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 187/85 A. DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO - ACCORDO STIPULATO DALLA REGIONE CON UN ENTE TERRITORIALE FACENTE PARTE DI UNO STATO STRANIERO - MANCANZA DEL CONSENSO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLE COMPETENTI AUTORITA' STATALI - IMMEDIATA OPERATIVITA' DELL'ACCORDO NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI TRA I RISPETTIVI STATI - ATTUALITA' DELL'INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE DI ATTO LESIVO DI COMPETENZE STATALI.
SENT. 187/85 A. DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO - ACCORDO STIPULATO DALLA REGIONE CON UN ENTE TERRITORIALE FACENTE PARTE DI UNO STATO STRANIERO - MANCANZA DEL CONSENSO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLE COMPETENTI AUTORITA' STATALI - IMMEDIATA OPERATIVITA' DELL'ACCORDO NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI TRA I RISPETTIVI STATI - ATTUALITA' DELL'INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE DI ATTO LESIVO DI COMPETENZE STATALI.
Testo
L'accordo stipulato da una Regione (sia pure a statuto speciale) con un ente territoriale facente parte di uno Stato straniero, non subordinato al verificarsi di eventi successivi, e' sin dall'origine idoneo a produrre effetti nei rapporti internazionali ed e', per cio' stesso, immediatamente invasivo di una sfera di competenza esclusivamente riservata allo Stato che vanta, quindi, un interesse attuale all'impugnazione di un tale atto. (Nella specie, la Regione Valle d'Aosta - con il "Protocollo di collaborazione con la Regione somala del Basso Scebelli", sottoscritto a Mogadiscio il 9 luglio 1976, interessante l'industria metallurgica, i settori zootecnico e turistico nonche' l'artigianato e la sanita' - ha preteso di stipulare un vero e proprio accordo con un ente territoriale facente parte della Repubblica Democratica di Somalia, senza subordinarne l'efficacia alla dimostrazione del consenso del Consiglio regionale o di quello delle competenti autorita' statali, per cui risulta idoneo a produrre effetti immediati nei rapporti internazionali tra la Repubblica italiana e quella somala). - S. nn. 170/1975; 123/1980.
L'accordo stipulato da una Regione (sia pure a statuto speciale) con un ente territoriale facente parte di uno Stato straniero, non subordinato al verificarsi di eventi successivi, e' sin dall'origine idoneo a produrre effetti nei rapporti internazionali ed e', per cio' stesso, immediatamente invasivo di una sfera di competenza esclusivamente riservata allo Stato che vanta, quindi, un interesse attuale all'impugnazione di un tale atto. (Nella specie, la Regione Valle d'Aosta - con il "Protocollo di collaborazione con la Regione somala del Basso Scebelli", sottoscritto a Mogadiscio il 9 luglio 1976, interessante l'industria metallurgica, i settori zootecnico e turistico nonche' l'artigianato e la sanita' - ha preteso di stipulare un vero e proprio accordo con un ente territoriale facente parte della Repubblica Democratica di Somalia, senza subordinarne l'efficacia alla dimostrazione del consenso del Consiglio regionale o di quello delle competenti autorita' statali, per cui risulta idoneo a produrre effetti immediati nei rapporti internazionali tra la Repubblica italiana e quella somala). - S. nn. 170/1975; 123/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte