Sentenza 187/1985 (ECLI:IT:COST:1985:187)
Massima numero 11001
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  25/06/1985;  Decisione del  25/06/1985
Deposito del 28/06/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10999  11000


Titolo
SENT. 187/85 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE VALLE D'AOSTA - PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE STIPULATO CON LA REGIONE SOMALA DI BASSO SCEBELLI - ASSISTENZA AD UN PAESE IN VIA DI SVILUPPO - IMPUGNATIVA DA PARTE DEL GOVERNO - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO A STIPULARE TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO INVASIVO.

Testo
Il principio della indivisibilita' della Repubblica, affermato dall'art. 5 Cost., postula l'esclusiva soggettivita' internazionale dello Stato e tale principio risulta ribadito anche dalle altre norme costituzionali direttamente o indirettamente riferentisi ai rapporti internazionali (artt. 10, 11, 35, 3 e 4 comma, 72, 4 comma, 75, 2 comma, 78, 80 e 87, 1 e 8 comma, Cost.), mentre alle Regioni, in linea di massima, non spettano competenze che esulino dall'ambito territoriale loro proprio. Vero e' che al principio della esclusivita' della competenza statale in subiecta materia apporta peraltro un limitato temperamento, per quanto concerne la Valle d'Aosta, il secondo comma dell'art. 2 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 - il quale prevede che "la Regione, previa intesa con il Governo, sulla base dei programmi tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, puo' svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di sua competenza" - ma cio' comporta, da un lato, che detta Regione possa espletare all'estero solo attivita' promozionali, e dall'altro, che tali attivita' debbano essere precedute da "intese" con il Governo della Repubblica, preordinate ad assolvere - in armonia con quel principio collaborativo che deve costantemente ispirare i rapporti fra lo Stato e le Regioni - ad una funzione di coordinamento tra le scelte regionali e gli indirizzi di politica internazionale seguiti dallo Stato, al fine di garantire che non si verifichino estemporanee intromissioni regionali nei rapporti fra l'Italia e gli altri Stati. Pertanto, e' da escludere che sia concesso alla Regione Valle d'Aosta di stipulare accordi al di fuori di qualunque coordinamento con le scelte statali di politica internazionale, rivolti peraltro a realizzare forme di vera e propria assistenza ad un paese in via di sviluppo, in materia quindi estranea nel modo piu' assoluto ad ogni ingerenza regionale, non solo per quanto riguarda la predisposizione dei programmi, ma anche per quanto attiene direttamente o indirettamente allo loro esecuzione. Spetta dunque esclusivamente allo Stato stipulare accordi di tal genere con enti territoriali di uno Stato straniero, e conseguentemente va annullato il Protocollo di collaborazione stipulato il 9 luglio 1976 a Mogadiscio tra l'Assessore capo delegazione della Regione Valle d'Aosta e il Presidente della Regione somala del Basse Scebelli. - S. nn. 28/1958; 44/1967; 21/1968; 142/1972; 203/1974; 175/1976; 94/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 35  co. 3

Costituzione  art. 35  co. 4

Costituzione  art. 72  co. 4

Costituzione  art. 75  co. 2

Costituzione  art. 78

Costituzione  art. 80

Costituzione  art. 87  co. 1

Costituzione  art. 87  co. 8

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  22/02/1982  n. 182  art. 2