Sentenza 188/1985 (ECLI:IT:COST:1985:188)
Massima numero 11002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  25/06/1985;  Decisione del  25/06/1985
Deposito del 28/06/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11003  11004


Titolo
SENT. 188/85 A. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - IMPIEGO PUBBLICO REGIONALE - PROGRESSIONE IN CARRIERA DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DI NORME STATALI DI MERO DETTAGLIO IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO E DELL'OBBLIGO DI UNIFORMITA' CON LE NORME DETTATE PER IL PERSONALE STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La potesta' legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia in tema di pubblico impiego e' soggetta solo al limite dell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 4 dello Statuto Regionale) e della uniformita' alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale (art. 68 dello Statuto Regionale), non anche all'obbligo della recezione integrale e pedissequa della legislazione statale in materia. Ma i principi generali dell'ordinamento statale sullo stato giuridico degli impiegati cui la Regione deve attenersi per quanto riguarda la progressione della carriera dei propri dipendenti ed ai quali deve uniformarsi, sono quelli essenziali dell'attribuzione dei posti in parte per concorso interno ed in parte per scrutinio per merito comparativo. E tali principi la Regione osserva quando ricorre, per la promozione dei suoi dipendenti, allo scrutinio per merito comparativo, pur se per effetto della legge da essa emanata del 17 luglio 1974, n. 31 (contenente norme di adattamento al personale regionale di alcune disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077), non utilizza i rapporti informativi redatti secondo le modalita' stabilite dall'art. 36, integrato dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 1077, trattandosi di difformita' riguardante un mero dettaglio che non puo' certo vincolare l'autonomia legislativa della Regione. Detta legge, del resto, che ha solamente sospeso l'attuazione di quella statale in punti non importanti e non rilevanti ma secondari, risulta avere una propria razionalita' ed una ragionevole giustificazione perche' dettata dalla opportunita' di attendere l'attuazione della radicale riforma della disciplina del rapporto di impiego pubblico regionale e dello stato giuridico dei dipendenti che, in armonia con la disciplina statale, anch'essa in via di riforma, dovrebbe tendere verso una maggiore rispondenza dell'azione amministrativa ai bisogni sociali ed un migliore utilizzo delle attitudini e delle capacita' professionali del personale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 4 e 68 dello Statuto per la Regione Friuli-Venezia Giulia - della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale suindicata, il quale ha statuito che le disposizioni degli artt. 36, 37 e 38 del d.P.R. n. 1077 abbiano effetto dalla data di entrata in vigore della legge della Regione, concernente il riordinamento delle carriere e la ristrutturazione della burocrazia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 68

Altri parametri e norme interposte