Sentenza 188/1985 (ECLI:IT:COST:1985:188)
Massima numero 11004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  25/06/1985;  Decisione del  25/06/1985
Deposito del 28/06/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11002  11003


Titolo
SENT. 188/85 C. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - IMPIEGO PUBBLICO REGIONALE - PERSONALE - DISCIPLINA - AUTONOMIA LEGISLATIVA PRIMARIA - LIMITE DELL'UNIFORMITA' ALLE NORME SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STATALE - INTERPRETAZIONE.

Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, le norme di cui agli artt. 4 e 68 dello Statuto per la Regione Friuli-Venezia Giulia si integrano a vicenda ed in particolare quella dettata dall'art. 68, di natura accessoria, chiarisce la portata del precedente art. 4, per cui l'obbligo del legislatore regionale di uniformarsi alle norme sul personale impiegatizio statale, nella disciplina dello stato giuridico ed economico del personale della Regione, va inteso nel senso della osservanza dei soli principi generali in materia dell'ordinamento giuridico dello Stato. D'altronde, proprio perche' la Regione di cui trattasi gode nel settore specifico di autonomia legislativa primaria, non puo' assolutamente ritenersi che la legislazione da essa creata debba, pedissequamente ed integralmente, recepire quella statale sul pubblico impiego, altrimenti la legislazione regionale verrebbe ad assumere inammissibilmente contenuto meramente integrativo e l'autonomia legislativa, costituzionalmente assicurata, risulterebbe irreparabilmente compromessa. - S nn. 8/1967; 100/1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte