Sentenza 189/1985 (ECLI:IT:COST:1985:189)
Massima numero 11005
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  25/06/1985;  Decisione del  25/06/1985
Deposito del 28/06/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 189/85. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE LAZIO - BENEFICENZA PUBBLICA - DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTI L'APPROVAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DI ALCUNI ISTITUTI - COSTITUISCONO ATTI SUCCESSIVI AD ALTRO (DECRETO MINISTERIALE AFFERMANTE LA COMPETENZA DELLO STATO) NON IMPUGNATO TEMPESTIVAMENTE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Il termine perentorio di sessanta giorni stabilito dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per proporre ricorso per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione, decorre dal primo atto invasivo della competenza che si rivendica per cui e' inammissibile il ricorso proposto contro un atto successivo dopo la scadenza di detto termine. (Inammissibilita', perche' tardivo, del ricorso proposto il 13 aprile 1983 dalla Regione Lazio avverso i dd.PP.RR. nn. 1082 e 1083 del 1982 - concernenti rispettivamente l'approvazione della ristrutturazione degli Istituti Riuniti di San Girolamo della Carita', in Roma - in quanto gia' con decreto 18 aprile 1980, il Ministro per l'interno aveva affermato che, in virtu' dell'esclusione dell'ente denominato "Istituti Riuniti di S. Girolamo della Carita'" dal trasferimento ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni di tale ente "son poste al di fuori dell'ambito della competenza regionale", cosi' chiaramente e recisamente affermando la competenza dello Stato in materia e negando ogni potere della Regione Lazio).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  15/01/1972  n. 9  art. 0  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 13  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 25