Sentenza 190/1985 (ECLI:IT:COST:1985:190)
Massima numero 11006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  25/06/1985;  Decisione del  25/06/1985
Deposito del 28/06/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11007


Titolo
SENT. 190/85 A. IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE PATRIMONIALI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - TUTELA IN VIA D'URGENZA LIMITATA ALLA SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITA' DELL'ATTO IMPUGNATO - INAPPLICABILITA' DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA A TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI PREVISTI DAL CODICE DI RITO CIVILE - INGIUSTIFICATA LIMITAZIONE DEI POTERI CAUTELARI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Non e' giustificata la differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati esistente riguardo alla tutela in via cautelare e d'urgenza, non essendo attribuiti al giudice amministrativo poteri analoghi a quelli spettanti al giudice del lavoro in virtu' del testo, novellato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. civ., di guisa che viene a determinarsi a carico dei pubblici dipendenti una condizione d'inferiorita' rispetto agli altri lavoratori subordinati, ai quali e' consentito di conseguire in corso di causa ordinanza di pagamento, laddove l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo e' limitato alla mera sospensione dell'esecutivita' dell'atto impugnato. D'altro canto, non va dimenticato che in ogni caso e' da rispettare il principio per il quale la durata del processo non deve giammai risolversi in un pregiudizio per l'attore. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 113 Cost. - l'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R., nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutivita' dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte