Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Disciplina delle varianti non sostanziali al progetto realizzate in corso d'opera - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento, nonché dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Rinvio a norma impugnata per la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere - Cessazione della materia del contendere.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Disciplina delle varianti non sostanziali al progetto realizzate in corso d'opera - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento, nonché dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Rinvio a norma impugnata per la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere - Cessazione della materia del contendere.
Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e - in via subordinata - 117, terzo comma, Cost., dell'art. 41, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introduce l'art. 170-ter nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che disciplina le varianti non sostanziali al progetto realizzate in corso d'opera. Dal momento che l'unico plausibile motivo di contrasto tra la disposizione impugnata e quella individuata come parametro interposto consiste nel rinvio, operato dal nuovo art. 170-ter, all'art. 181 della medesima legge regionale, come modificato dall'art. 45 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019 - non essendo stato emanato nelle more alcun regolamento regionale in attuazione del suddetto art. 181, esso non ha trovato attuazione nella formulazione impugnata, per cui si deve ritenere che la modifica dello stesso art. 181, operata dall'art. 77, comma 1, della legge reg. Toscana n. 51 del 2020, abbia effetto satisfattivo rispetto alle pretese del ricorrente.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e - in via subordinata - 117, terzo comma, Cost., dell'art. 41, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introduce l'art. 170-ter nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che disciplina le varianti non sostanziali al progetto realizzate in corso d'opera. Dal momento che l'unico plausibile motivo di contrasto tra la disposizione impugnata e quella individuata come parametro interposto consiste nel rinvio, operato dal nuovo art. 170-ter, all'art. 181 della medesima legge regionale, come modificato dall'art. 45 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019 - non essendo stato emanato nelle more alcun regolamento regionale in attuazione del suddetto art. 181, esso non ha trovato attuazione nella formulazione impugnata, per cui si deve ritenere che la modifica dello stesso art. 181, operata dall'art. 77, comma 1, della legge reg. Toscana n. 51 del 2020, abbia effetto satisfattivo rispetto alle pretese del ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 41
co. 1
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 170
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte