Sentenza 190/1985 (ECLI:IT:COST:1985:190)
Massima numero 11007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
25/06/1985; Decisione del
25/06/1985
Deposito del 28/06/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11006
Titolo
SENT. 190/85 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE A QUO - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE. IMPIEGO PUBBLICO - TUTELA IN VIA D'URGENZA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DERIVANTI DA COMPORTAMENTI OMISSIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON ESPERIBILITA' DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE A QUO - SUA MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE A PROPORRE INCIDENTE DI INCOSTITUZIONALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 190/85 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE A QUO - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE. IMPIEGO PUBBLICO - TUTELA IN VIA D'URGENZA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DERIVANTI DA COMPORTAMENTI OMISSIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON ESPERIBILITA' DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE A QUO - SUA MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE A PROPORRE INCIDENTE DI INCOSTITUZIONALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale il giudice che sia privo di giurisdizione sulle domande proposte in causa. Pertanto, e' inammissibile l'incidente di incostituzionalita' sollevato dal giudice ordinario dinanzi al quale siano state instaurate controversie tra privati e Pubblica Amministrazione rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' dell'art. 700 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi derivanti da comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e devoluti in via di merito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, e 113 Cost. -, posto che i giudici a quibus, quali giudici ordinari, non avevano legittimazione a rendere giustizia nelle controversie di merito su cui erano chiamati ad esercitare i poteri di cautela d'urgenza, essendo queste riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo). - S nn. 82/1979; 5/1980.
Non e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale il giudice che sia privo di giurisdizione sulle domande proposte in causa. Pertanto, e' inammissibile l'incidente di incostituzionalita' sollevato dal giudice ordinario dinanzi al quale siano state instaurate controversie tra privati e Pubblica Amministrazione rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' dell'art. 700 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi derivanti da comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e devoluti in via di merito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, e 113 Cost. -, posto che i giudici a quibus, quali giudici ordinari, non avevano legittimazione a rendere giustizia nelle controversie di merito su cui erano chiamati ad esercitare i poteri di cautela d'urgenza, essendo queste riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo). - S nn. 82/1979; 5/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte