Ordinanza 191/1985 (ECLI:IT:COST:1985:191)
Massima numero 11008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
25/06/1985; Decisione del
25/06/1985
Deposito del 28/06/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 191/85. LAVORO (TUTELA DEL) - LICENZIAMENTI COLLETTIVI - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DETTATA PER I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - DIVERSITA' DEGLI INTERESSI REGOLATI DALLE DUE FATTISPECIE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - RAZIONALITA' - TUTELA GIURISDIZIONALE DEL LAVORATORE COMUNQUE GARANTITA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - ESTRANEITA' DEGLI ACCORDI INTERCONFEREDALI ALLA QUESTIONE.
ORD. 191/85. LAVORO (TUTELA DEL) - LICENZIAMENTI COLLETTIVI - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DETTATA PER I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - DIVERSITA' DEGLI INTERESSI REGOLATI DALLE DUE FATTISPECIE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - RAZIONALITA' - TUTELA GIURISDIZIONALE DEL LAVORATORE COMUNQUE GARANTITA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - ESTRANEITA' DEGLI ACCORDI INTERCONFEREDALI ALLA QUESTIONE.
Testo
La scelta discrezionale operata dal legislatore con l'art. 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, in base al quale ai licenziamenti collettivi non e' applicabile la disciplina prevista per i licenziamenti individuali, e' razionale e giustificata dalla diversita' delle fattispecie e degli interessi regolati, che consente, in materia processuale, come costantemente ritenuto dalla Corte, di stabilire procedure differenziate, in quanto la tutela giurisdizionale ben puo' diversificarsi in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte in giudizio. Va tuttavia dato atto che, secondo la piu' recente giurisprudenza dei Giudici di merito e della Corte di cassazione, la disciplina legislativa dell'istituto, conforme, sia pure in parte, alle direttive della Comunita' Economica Europea, non priva il lavoratore, colpito dal licenziamento collettivo, di tutela dinanzi al giudice ordinario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604: questione che peraltro non riguarda gli accordi interconfederali in materia). - S. n. 63/1982.
La scelta discrezionale operata dal legislatore con l'art. 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, in base al quale ai licenziamenti collettivi non e' applicabile la disciplina prevista per i licenziamenti individuali, e' razionale e giustificata dalla diversita' delle fattispecie e degli interessi regolati, che consente, in materia processuale, come costantemente ritenuto dalla Corte, di stabilire procedure differenziate, in quanto la tutela giurisdizionale ben puo' diversificarsi in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte in giudizio. Va tuttavia dato atto che, secondo la piu' recente giurisprudenza dei Giudici di merito e della Corte di cassazione, la disciplina legislativa dell'istituto, conforme, sia pure in parte, alle direttive della Comunita' Economica Europea, non priva il lavoratore, colpito dal licenziamento collettivo, di tutela dinanzi al giudice ordinario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604: questione che peraltro non riguarda gli accordi interconfederali in materia). - S. n. 63/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte