Sentenza 193/1985 (ECLI:IT:COST:1985:193)
Massima numero 11010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
28/06/1985; Decisione del
28/06/1985
Deposito del 03/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11011
Titolo
SENT. 193/85 A. LEGGI ED ATTI EQUIPARATI - ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - LEGGI PREESISTENTI O SUCCESSIVE INCOMPATIBILI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. - cp art. 273. - cst art. 134.
SENT. 193/85 A. LEGGI ED ATTI EQUIPARATI - ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - LEGGI PREESISTENTI O SUCCESSIVE INCOMPATIBILI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. - cp art. 273. - cst art. 134.
Testo
Una volta entrata in vigore la Costituzione ogni questione concernente la compatibilita' rispetto ad essa delle leggi ordinarie, siano esse preesistenti o successive, deve essere decisa secondo le indicazioni di cui all'art. 134 Cost., in termini, cioe', di legittimita' costituzionale e non di abrogazione. Il che va ribadito anche riguardo alla norma dell'art. 273 c. p. sulla necessita' dell'autorizzazione governativa per le associazioni di carattere internazionale, norma che, pure essendo effettivamente ispirata allo spirito di ben altra stagione politico-istituzionale, e' da escludere che possa ritenersi abrogata per il solo fatto dell'instaurazione dell'ordinamento della Repubblica democratica. - S. n. 1/1956.
Una volta entrata in vigore la Costituzione ogni questione concernente la compatibilita' rispetto ad essa delle leggi ordinarie, siano esse preesistenti o successive, deve essere decisa secondo le indicazioni di cui all'art. 134 Cost., in termini, cioe', di legittimita' costituzionale e non di abrogazione. Il che va ribadito anche riguardo alla norma dell'art. 273 c. p. sulla necessita' dell'autorizzazione governativa per le associazioni di carattere internazionale, norma che, pure essendo effettivamente ispirata allo spirito di ben altra stagione politico-istituzionale, e' da escludere che possa ritenersi abrogata per il solo fatto dell'instaurazione dell'ordinamento della Repubblica democratica. - S. n. 1/1956.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte