Sentenza 193/1985 (ECLI:IT:COST:1985:193)
Massima numero 11011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
28/06/1985; Decisione del
28/06/1985
Deposito del 03/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11010
Titolo
SENT. 193/85 B. ASSOCIAZIONE (LIBERTA' DI) - ASSOCIAZIONI AVENTI CARATTERE INTERNAZIONALE - NECESSITA' DELLA PREVIA AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA - NON RICONDUCIBILITA' AI LIMITI COSTITUZIONALMENTE PREVISTI DELLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - CONTRASTO CON LA TUTELA COSTITUZIONALE ACCORDATA AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI CON FINI DI PACE E DI GIUSTIZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PARTECIPAZIONE AGLI STESSI ENTI ASSOCIAZIONI OD ISTITUTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE. - cp art. 273 e 274; rd 18 giugno 1931, n. 773, art. 211. - cst art. 11 e 18; l 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
SENT. 193/85 B. ASSOCIAZIONE (LIBERTA' DI) - ASSOCIAZIONI AVENTI CARATTERE INTERNAZIONALE - NECESSITA' DELLA PREVIA AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA - NON RICONDUCIBILITA' AI LIMITI COSTITUZIONALMENTE PREVISTI DELLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - CONTRASTO CON LA TUTELA COSTITUZIONALE ACCORDATA AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI CON FINI DI PACE E DI GIUSTIZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PARTECIPAZIONE AGLI STESSI ENTI ASSOCIAZIONI OD ISTITUTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE. - cp art. 273 e 274; rd 18 giugno 1931, n. 773, art. 211. - cst art. 11 e 18; l 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
Testo
L'art. 18 della Costituzione esclude che il diritto di associazione possa essere subordinato ad autorizzazione, ed esso va riferito anche alle associazioni di carattere internazionale, tanto piu' che a norma dell'art. 11 Cost., e' statuito che l'Italia "promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte, fra l'altro, allo scopo di ripudiare la guerra... come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali", e di affermare (persino limitando la propria sovranita') un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Pertanto, l'art. 273 cod. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 18 e 11 Cost. in quanto subordina ad autorizzazione governativa la liceita' delle associazioni aventi carattere internazionale. In conseguenza di tale decisione, a' sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, deve altresi' dichiararsi, l'illegittimita' dell'art. 274 cod. pen., nonche' dell'art. 211 T.U. leggi Pubblica Sicurezza: il primo, perche' punisce anche la semplice partecipazione nel territorio dello Stato a quegli stessi enti, associazioni o istituti, o sezioni di essi, contemplati nell'articolo precedente; il secondo, perche' contempla comprensivamente le stesse situazioni descritte negli artt. 273 e 274 cod. pen..
L'art. 18 della Costituzione esclude che il diritto di associazione possa essere subordinato ad autorizzazione, ed esso va riferito anche alle associazioni di carattere internazionale, tanto piu' che a norma dell'art. 11 Cost., e' statuito che l'Italia "promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte, fra l'altro, allo scopo di ripudiare la guerra... come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali", e di affermare (persino limitando la propria sovranita') un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Pertanto, l'art. 273 cod. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 18 e 11 Cost. in quanto subordina ad autorizzazione governativa la liceita' delle associazioni aventi carattere internazionale. In conseguenza di tale decisione, a' sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, deve altresi' dichiararsi, l'illegittimita' dell'art. 274 cod. pen., nonche' dell'art. 211 T.U. leggi Pubblica Sicurezza: il primo, perche' punisce anche la semplice partecipazione nel territorio dello Stato a quegli stessi enti, associazioni o istituti, o sezioni di essi, contemplati nell'articolo precedente; il secondo, perche' contempla comprensivamente le stesse situazioni descritte negli artt. 273 e 274 cod. pen..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 18
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27