Sentenza 194/1985 (ECLI:IT:COST:1985:194)
Massima numero 11013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
28/06/1985; Decisione del
28/06/1985
Deposito del 03/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 194/85 B. CIRCOSTANZE DI REATO - AGGRAVANTE DELLA FINALITA' DI TERRORISMO - ATTENTATO ALLA INCOLUMITA' O ALLA VITA - PRECLUSIONE ALL'APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI - INSUSSISTENZA - PRECLUSIONE DEL SOLO GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - cp art. 280, ultimo comma. - cst art. 3, primo comma.
SENT. 194/85 B. CIRCOSTANZE DI REATO - AGGRAVANTE DELLA FINALITA' DI TERRORISMO - ATTENTATO ALLA INCOLUMITA' O ALLA VITA - PRECLUSIONE ALL'APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI - INSUSSISTENZA - PRECLUSIONE DEL SOLO GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - cp art. 280, ultimo comma. - cst art. 3, primo comma.
Testo
Non e' esatto affermare che l'art. 280, ultimo comma, c.p., (attentato per finalita' terroristiche o di eversione) introdotto con il d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15, a norma del quale le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma dello stesso articolo (lesioni gravissime o gravi, o morte della persona,in conseguenza dell'attentato) non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, non consenta l'applicazione delle circostanze attenuanti, in quanto cio' che non e' consentito (come si e' gia' affermato per l'analoga disposizione dell'art. 1, comma terzo, dello stesso d.l. 15 dicembre 1979, n. 625) e' solo il c.d. giudizio di bilanciamento. Tale interpretazione dell'art. 280 c.p. (con conseguente esclusione del denunciato contrasto di esso con il principio di eguaglianza) va affermata - in relazione all'ipotesi delle lesioni gravissime o gravi - non soltanto nel caso in cui queste siano derivate da attentato alla incolumita', ma anche in quello in cui risultino causate da attentato alla vita. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 280, u.c., cod. pen. in riferimento all'art. 3 Cost.) - S. n. 38/1985.
Non e' esatto affermare che l'art. 280, ultimo comma, c.p., (attentato per finalita' terroristiche o di eversione) introdotto con il d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15, a norma del quale le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma dello stesso articolo (lesioni gravissime o gravi, o morte della persona,in conseguenza dell'attentato) non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, non consenta l'applicazione delle circostanze attenuanti, in quanto cio' che non e' consentito (come si e' gia' affermato per l'analoga disposizione dell'art. 1, comma terzo, dello stesso d.l. 15 dicembre 1979, n. 625) e' solo il c.d. giudizio di bilanciamento. Tale interpretazione dell'art. 280 c.p. (con conseguente esclusione del denunciato contrasto di esso con il principio di eguaglianza) va affermata - in relazione all'ipotesi delle lesioni gravissime o gravi - non soltanto nel caso in cui queste siano derivate da attentato alla incolumita', ma anche in quello in cui risultino causate da attentato alla vita. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 280, u.c., cod. pen. in riferimento all'art. 3 Cost.) - S. n. 38/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte