Sentenza 194/1985 (ECLI:IT:COST:1985:194)
Massima numero 11014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  28/06/1985;  Decisione del  28/06/1985
Deposito del 03/07/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11012  11013


Titolo
SENT. 194/85 C. CIRCOSTANZE DI REATO - FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE - FATTI COMMESSI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 6 FEBBRAIO 1980, N. 15 - PRECLUSIONE ALL'APPLICAZIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE PER I DISSOCIATI CHE ABBIANO COLLABORATO CON LA GIUSTIZIA - ERRATA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - l 29 maggio 1982, n. 304, art. 3, ultimo comma. - cst art. 3.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, u.c., l. 29 maggio 1982, n. 304, nella parte in cui non prevede l'esclusione dalle preclusioni all'applicazione delle attenuanti generiche, contenute nell'art. 280 c.p., - cosi' come invece espressamente contempla l'esclusione di quelle di cui all'art. 1 della l. 6 febbraio 1980, n. 15 - per coloro che, avendo commesso reati per finalita' di terrorismo od eversione dell'ordine democratico, collaborano con le autorita' di polizia o giudiziaria. L'ordinanza con cui la questione e' stata sollevata manca infatti di adeguata motivazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte