Sentenza 195/1985 (ECLI:IT:COST:1985:195)
Massima numero 11015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
28/06/1985; Decisione del
28/06/1985
Deposito del 03/07/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 195/85. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA STRAORDINARIA A CARICO DEI PROPRIETARI DI AUTOVEICOLI - ASSUNZIONE DELLE FASCE DI POTENZA FISCALE PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL TRIBUTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INSINDACABILITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dl 18 settembre 1976, n. 648, (convertito, con modificazioni, con l 30 ottobre 1976, n. 730), art. 42, comma primo. - cst artt. 3 e 53, comma primo.
SENT. 195/85. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA STRAORDINARIA A CARICO DEI PROPRIETARI DI AUTOVEICOLI - ASSUNZIONE DELLE FASCE DI POTENZA FISCALE PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL TRIBUTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INSINDACABILITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dl 18 settembre 1976, n. 648, (convertito, con modificazioni, con l 30 ottobre 1976, n. 730), art. 42, comma primo. - cst artt. 3 e 53, comma primo.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale con la quale si chieda sostanzialmente una sentenza additiva, implicante - nell'ambito delle possibili diverse soluzioni - scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte in quanto rientrano nella potesta' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma primo, d.l. 18 settembre 1976, n. 648, sugli interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730; questione sollevata sotto il profilo che tale disposizione contrasterebbe con gli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. sia per la totale esenzione dal tributo in esso previsto di tutti i proprietari di autoveicoli con potenza fiscale fino a dieci cavalli, che pure non sono totalmente privi di capacita' contributiva, sia per la disparita' di trattamento tra soggetti che versino in eguali condizioni personali e sociali, quali sarebbero i proprietari di autovetture con potenza fino a venti cavalli fiscali, tenuti al pagamento di una imposta di lire cinquantamila, e quelli proprietari di un'autovettura con potenza di ventuno cavalli fiscali, tenuti al versamento di lire duecentomila benche' la cilindrata possa essere, nel secondo caso, di solo pochi centimetri cubi superiore).
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale con la quale si chieda sostanzialmente una sentenza additiva, implicante - nell'ambito delle possibili diverse soluzioni - scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte in quanto rientrano nella potesta' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma primo, d.l. 18 settembre 1976, n. 648, sugli interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730; questione sollevata sotto il profilo che tale disposizione contrasterebbe con gli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. sia per la totale esenzione dal tributo in esso previsto di tutti i proprietari di autoveicoli con potenza fiscale fino a dieci cavalli, che pure non sono totalmente privi di capacita' contributiva, sia per la disparita' di trattamento tra soggetti che versino in eguali condizioni personali e sociali, quali sarebbero i proprietari di autovetture con potenza fino a venti cavalli fiscali, tenuti al pagamento di una imposta di lire cinquantamila, e quelli proprietari di un'autovettura con potenza di ventuno cavalli fiscali, tenuti al versamento di lire duecentomila benche' la cilindrata possa essere, nel secondo caso, di solo pochi centimetri cubi superiore).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte